COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E DIFFIDA A PROPRIO CARICO E DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 206 DEL 20/01/2016 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – REAL COLOSSEUM ROMA del 20/12/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°282 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E DIFFIDA A PROPRIO CARICO E DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 206 DEL 20/01/2016 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – REAL COLOSSEUM ROMA del 20/12/2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 246 del 12/02/2016 Il competente Giudice Sportivo con la decisione impugnata ha irrogato alla reclamante la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica e dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida. Nelle motivazioni il Giudice ha riportato quanto esposto nel referto arbitrale in merito agli episodi avvenuti al 23’ circa del secondo tempo quando veniva lanciato dagli spalti un petardo di grande potenza che esplodeva nei pressi del calciatore n.2 del REAL COLOSSEUM ROMA, PAPILI Alessio, che rimaneva frastornato in campo per alcuni minuti per poi accasciarsi al suolo accusando forte dolore ed essere quindi sostituito al 34’ del secondo tempo. Vista la dinamica degli eventi e le conseguenze fisiche riportate dal calciatore PAPILI, il Giudice, sul reclamo della società REAL COLOSSEUM ROMA che richiedeva in via principale l’attribuzione della vittoria per 3 a 0 od, in via subordinata, la penalizzazione della società TEAM NUOVA FLORIDA 2005, decideva di accogliere questa seconda istanza irrogando alla società odierna reclamante la penalizzazione di tre punti in classifica, pari cioè ai punti conseguiti sul campo essendo l’incontro terminato con il punteggio di 2 ad 1 per i padroni di casa. Il Giudice irrogava altresì la sanzione disciplinare dell’ammenda di € 1.000,00 e della diffida. Avverso tali decisioni inoltra reclamo nei termini di rito la società TEAM NUOVA FLORIDA 2005 che ne deduce l’ingiustizia. Assume la reclamante che nelle circostanze dedotte non appare possibile che il calciatore PAPILI abbia subito un danno così grave da richiederne la sostituzione, tanto che solo dopo alcuni minuti durante i quali aveva partecipato al gioco, si era necessaria la sua sostituzione. Inoltre, il calciatore era stato sostituito e quindi non vi era stata alcuna pratica menomazione del potenziale tecnico della squadra avversaria; richiedeva in via istruttoria che venisse visionato un filmato della gara di cui allegava al ricorso una riproduzione su supporto magnetico. Osserva la Corte che il reclamo è solo parzialmente fondato. Correttamente il Giudice di prime cure ha applicato la norma prevista nel secondo capoverso dell’articolo 17 comma 1 CGS che esclude l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti e situazioni imputati ai sostenitori che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una società e che prescrive invece che, nella fattispecie, debba irrogarsi la sanzione minima della penalizzazione in classifica a carico della società responsabile di tanti punti quanti siano stati quelli conquistati sul campo. Nella specie non vi è dubbio che vi sia stata una alterazione del potenziale tecnico della squadra in quanto la forzata sostituzione di un calciatore crea un’alterazione sia da punto vista tattico che tecnico apprezzabile; sul punto la Giurisprudenza federale è conforme ed unanime. Nemmeno può esservi dubbio sulle reali conseguenze riportate dal calciatore PAPILI, sia perché emergono dall’esame obiettivo compiuto al Pronto Soccorso, dove si riscontro un arrossamento del padiglione auricolare, sia perché il risultato della gara (in quel momento in parità) e l’assenza di utilità per la squadra di appartenenza (che giustamente si è vista respingere il reclamo teso ad avere partita vinta) non portano punti alla tesi della simulazione adombrata dalla reclamante. Non può darsi luogo all’esperimento probatorio richiesto in quanto l’acquisizione di filmati è consentita solo nel caso di individuazione di tesserati partecipanti a gesti di violenza nei confronti degli Ufficiali di gara. Ne consegue che la decisione impugnata è corretta nella parte in cui ha applicato la penalizzazione ed anche nella parte in cui ha comminato l’ammenda di € 1.000,00 mentre non appare adeguata al caso anche l’irrogazione della diffida, in considerazione dell’assoluta episodicità dell’evento che appare avulso dal comportamento collettivo dei tifosi della reclamante e frutto più del gesto isolato di uno sconsiderato che ha messo seriamente a repentaglio l’incolumità propria, degli altri spettatori e dei calciatori in campo utilizzando un artificio pirotecnico di tipo assolutamente proibito e di acclarata pericolosità. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la sanzione della diffida, confermando altresì le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 nonché la penalizzazione di 3 punti in classifica.
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