COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso del sig. OLZERI Simone, Presidente della Società A.S.D. BEURESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 25.2.2016 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara BEURESE – CANNOBIESE disputata in data 21.2.2016, Campionato di III Categoria Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso del sig. OLZERI Simone, Presidente della Società A.S.D. BEURESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 35 del 25.2.2016 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola, in relazione alla gara BEURESE – CANNOBIESE disputata in data 21.2.2016, Campionato di III Categoria Girone A Con ricorso inviato in data 2.3.2016 il sig. OLZERI, Presidente della Società BEURESE, si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con l'inibizione fino al 30.6.2018 e ne chiede la revoca o riduzione.Il ricorrente, nega parzialmente la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale. In particolare, pur ammettendo di aver fatto ingresso nel campo al termine della gara, afferma di essere stato aggredito dal portiere avversario ed attribuisce a quest'ultimo ingiustificata violenza ai suoi danni. A riprova di quanto asserito, allega certificati medici attestanti le conseguenze lesive patite in seguito all'episodio ed un filmato dell'accaduto riportato su cd.Nella seduta del 11.3.2016, interrogato dalla Corte per averne fatto richiesta, il sig. OLZERI, alla presenza del proprio difensore avv. Marisa Zeriani del Foro di Verbania, ha ammesso di essere stato espulso dal recinto di gioco “per una bestemmia” e, ciò nonostante, di aver trascorso gli ultimi cinque minuti di gara dietro la porta della squadra avversaria, criticando ad alta voce sia i giocatori propri ed avversari che l'arbitro e, infine, di aver fatto ingresso in campo dopo il fischio finale. Ha tuttavia negato sia di essere stato in condizioni di alterazione per abuso di alcool, sia di aver messo in atto un'aggressione nei confronti del portiere ribadendo di essere stato in preda ad un mero eccesso di nervosismo causato esclusivamente dall'andamento della gara. Veniva altresì disposta la visione del filmato allegato al reclamo. Il ricorso va accolto.Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).Nel caso di specie, la difesa ha prodotto un filmato al fine di dimostrare che, quanto meno la parte terminale, della lunga serie di condotte illecite sotto il profilo disciplinare, non sarebbe stata correttamente riportata nel rapporto del direttore di gara.Senonché, proprio la visione della scena, ripresa dall'angolo visuale esattamente opposto a quello in cui era posizionato l'arbitro, ne valorizza la ricostruzione dell'episodio in relazione a quanto rileva ai fini disciplinari. Diversamente da quanto affermato a questa Corte, è evidente che l'OLZERI, invadendo il campo dopo il fischio finale e dirigendosi di corsa verso il Portiere avversario, ha messo in atto un'aggressione ai danni di quest'ultimo, già bersaglio delle sue invettive almeno per gli ultimi cinque minuti di gara. Che poi, il giocatore, vedendolo arrivare con fare minaccioso abbia colpito per primo e che, una volta caduti entrambi a terra, il portiere abbia nuovamente frenato l'impeto del Presidente con un pugno, sono circostanze irrilevanti ai fini della valutazione della sincerità, genuinità e coerenza del referto arbitrale e che, visto l'assembramento di giocatori che si è immediatamente creato intorno, non potevano dettagliatamente essere colte dall'angolo visuale del direttore di gara essendo chiari i connotati di aggressore e di aggredito dei due protagonisti del fatto.Il referto arbitrale, ben sintetizzato nella delibera del Giudice di primo grado, costituisce, dunque, piena prova della straordinariamente volgare, esecrabile e violenta condotta tenuta dal Presidente della BEURESE durante tutta la gara; condotta caratterizzata da bestemmie ed assurde minacce per culminare in una sconsiderata aggressione.Pare, tuttavia, a questa Corte, che le gravi conseguenze lesive patite dall'OLZERI in seguito al fatto di cui egli stesso è stato causa, possano indurre il Presidente sanzionato ad una serena sobrietà, più che un allontanamento eccessivamente duraturo dall'ambiente del calcio.Pertanto, avuto riguardo alle risultanze dei certificati medici prodotti, pienamente compatibili con quanto emerso dalla visione del filmato, appare equo determinare la durata dell'inibizione fino al 30.6.2017. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo,RIDUCE l'entità dell'inibizione a carico del Presidente OLZERI Simone determinandone la durata fino al 30.6.2017.Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.
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