COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 17 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. USSANA (Campionato di 2° Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2016. Gara Ussana / Omega del 14.02.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 17 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. USSANA (Campionato di 2° Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 34 del 18.02.2016. Gara Ussana / Omega del 14.02.2016. La Società Ussana ha proposto rituale reclamo avverso le seguenti delibere pronunciate dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe: - ammenda di Euro 110,00 a carico della Società stessa “per aver permesso l’accesso a persone estranee all’interno del recinto di gioco; in particolare, dopo il termine dell’incontro, diversi individui non iscritti in elenco stazionavano nei pressi degli spogliatoi e si rendevano protagonisti di intemperanze nei confronti del direttore di gara”; - inibizione temporanea fino al 28.02.2018 a carico del dirigente Contini Ottavio perché “dirigente non iscritto in elenco, ma identificato dall’arbitro per il tramite della sua tessera di dirigente ufficiale, consegnata dalla società Ussana prima della gara unitamente agli altri documenti personali dei tesserati, entrava nel recinto di gioco dopo il termine dell’incontro e, nei pressi degli spogliatoi, colpiva l’arbitro con un calcio all’altezza del ginocchio destro, provocandogli dolore”. La reclamante chiede di annullare la sanzione dell’ammenda e, in ordine all’inibizione del Contini, chiede in via principale il suo annullamento e in via subordinata la sua riduzione; nella motivazione del reclamo si afferma che né il Contini né altri abbia colpito l’arbitro e che le persone che addedevano all’interno del recinto di gioco a fine partita erano dirigenti che dovevano riporre nel magazzino adiacente agli spogliatoi l’attrezzatura sportiva utilizzata dai calciatori. Il direttore di gara, presentatosi nanti la Corte, ha confermato integralmente quanto riportato nel referto e negli allegati supplementi. Il presidente della Società reclamante, sentito anch’egli dalla Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti descritti dall’arbitro nel suo rapporto siano provati, in quanto le dichiarazioni del direttore di gara costituiscono fonte di prova privilegiata, nonostante alcune contraddizioni emerse nel corso della sua audizione. Per quanto attiene alle sanzioni, si ritiene peraltro che debbano essere ridimensionate, alla luce di quanto osservato dalla Società reclamante e tenuto conto del fatto che l’atto di violenza commesso dal Contini ai danni dell’arbitro non ha cagionato conseguenze di natura fisica. La Corte ritiene che l’ammenda alla Società debba essere fissata in Euro 50,00 e che l’inibizione temporanea del dirigente Contini debba essere limitata fino al 30 giugno 2016. La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA - di ridurre l’ammenda inflitta alla Società ad Euro 50,00; - di ridurre l’inibizione temporanea al dirigente Contini Ottavio fino al 30 giugno 2016. Dispone la restituzione della tassa.
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