COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 108 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Cintolese – Spedalino Calcio (2-1) del 21/02/2016. Campionato di seconda categoria. In C.U. n.47 del 25/02/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 108 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Cintolese – Spedalino Calcio (2-1) del 21/02/2016. Campionato di seconda categoria. In C.U. n.47 del 25/02/2016 C.R.T. Reclama la società Spedalino Calcio avverso la squalifica fino al 25/05/2016 inflitta dal G.S. al calciatore Frosini Luca il quale “Espulso per somma di ammonizioni, afferra con particolare forza il polso del D.G. per alcuni secondi, impedendogli di estrarre immediatamente il cartellino rosso e nel contempo lo offende”. La reclamante nega il gesto nei confronti dell’arbitro e nulla dice in ordine alle offese verso quest’ultimo. Ritiene giusta l’espulsione per doppia ammonizione e chiede che la sanzione sia commisurata soltanto a questa fattispecie. Invoca la possibilità di una prova testimoniale. L’arbitro, nel supplemento, conferma quanto già evidenziato nel rapporto di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare ricorda che in questo tipo di procedimento non è ammissibile la prova testimoniale, pertanto l’istanza sul punto deve essere rigettata. Per quanto attiene al merito del reclamo non vi è motivo di dubitare della veridicità del rapporto arbitrale e del suo supplemento che costituiscono, normativamente, prova privilegiata nel processo sportivo. Per quanto attiene la quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata relativamente ai fatti ascritti. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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