COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 101 Stagione Sportiva 2015 – 2016 Reclamo Ucd Giovani Via Nova Avverso Squalifica Calciatore Tuci Marco Fino Al 11 Maggio 2016 (C.U. N. 44 Del 1122016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 101 Stagione Sportiva 2015 – 2016 Reclamo Ucd Giovani Via Nova Avverso Squalifica Calciatore Tuci Marco Fino Al 11 Maggio 2016 (C.U. N. 44 Del 1122016) Propone rituale reclamo la UCD Giovani Via Nova avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso il DG dalla panchina alla notifica entrava indebitamente sul terreno di gioco e, reiterando le offese, si avvicinava al DG puntandogli il dito sul petto. Veniva allontanato grazie all’intervento del proprio dirigente”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contestando il fatto in sé, ma solo eccependo come la protesta non sarebbe stata connotata da intenti violenti e che il calciatore si sarebbe allontanato da solo senza l’intervento di dirigente alcuno. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, compreso il contatto sul petto e l’intervento del dirigente. E’ noto il carattere di prova privilegiata che ha nell’ordinamento sportivo il rapporto arbitrale oltretutto confermato in sede di supplemento, per cui anche le osservazioni e le contestazioni della reclamante sull’episodio non trovano alcun riscontro. La sanzione va pertanto esaminata sotto l’aspetto quantitativo. A tal proposito, il contatto fisico ed il complessivo comportamento del tesserato sono stati correttamente valutati dal primo giudice il quale, con tutta evidenza, non ha ritenuto di sanzionare il contatto fisico come atto violento, differentemente la sanzione sarebbe stata più severa. La Corte pertanto ritiene congrua la sanzione comminata e la conferma. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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