COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 103 stagione sportiva 2015 – 2016 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Banti Barberino, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Belli Samuele fino al 11/06/2016 (C.U. n. 44 del 11/02/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 del 17/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 103 stagione sportiva 2015 – 2016 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica S. Banti Barberino, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Belli Samuele fino al 11/06/2016 (C.U. n. 44 del 11/02/2016). L'Associazione Sportiva Dilettantistica S. Banti Barberino, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno, disputato contro l'Unione Polisportiva Dilettantistica Ponte a Greve, in data 7 febbraio 2016. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica rivolgeva frase irriguardosa al D.G. e avvicinandosi minacciosamente allo stesso lo spingeva con un braccio, facendolo indietreggiare di circa mezzo metro, senza procurargli dolore.”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando sia la sussistenza del fatto che l'atteggiamento provocatorio assunto dal D.G. nel corso della gara; lo stesso, dopo aver estratto il secondo cartellino giallo nei confronti del Belli, avrebbe, nell'immediatezza, voltato le spalle al calciatore. Il contatto con il calciatore sarebbe avvenuto per l'esclusivo tentativo del Belli di richiamare l'attenzione del D.G. e non sarebbe consistito nella stretta del braccio dell'arbitro bensì in un minimo tocco con la mano; la reazione dello stesso sarebbe stata invece verbalmente aggressiva e minacciosa (“stai solo peggiorando la tua situazione”). Parte reclamante lamenta poi una serie di mancanze nella direzione arbitrale: il D.G. si sarebbe presentato senza i pantaloncini di ordinanza (facendoseli prestare), avrebbe cominciato la gara con 10 minuti di ritardo e, nel recarsi al centro del campo, non avrebbe portato con sé il pallone da giuoco. Sottolineando ancora l'atteggiamento scontroso del D.G., contesta la quantificazione della squalifica, ritenuta sproporzionata rispetto alla concreta lesività del fatto, e conclude per la riduzione della sanzione disciplinare adottata. Ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il reclamo non merita accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e provvedeva ad acquisire un supplemento redatto dal D.G. che, replicando alle censure avanzate, conferma la sussistenza del contatto per come descritto nell'originario rapporto; l'arbitro nega comunque la presenza di alcun dolore specificando però la sussistenza della violenta spinta subita. Nel caso concreto la versione spesa dal D.G. in ordine alla dinamica del contatto soprattutto con riferimento alle inesistenti conseguenze (la spinta non cagionava alcun dolore all'arbitro) non può mitigare l'oggettiva illiceità del comportamento assunto e la ipotetica lesività del gesto. La protezione che l'ordinamento sportivo deve necessariamente fornire alla classe arbitrale passa attraverso l'aspetto sanzionatorio di condotte anche solo “potenzialmente” lesive anche al fine di una necessaria attività di dissuasione di altri tesserati da comportamenti analoghi. Per tale ragione anche le spinte - che normalmente non risultano particolarmente pericolose per l'incolumità del D.G. - vengono da sempre considerate come condotte violente ed ordinariamente punite dalla giurisprudenza sportiva consolidata con squalifiche di 4/6 mesi. Nel supplemento l'arbitro ammette di avere fatto iniziare la partita con qualche minuto di ritardo per una sua indisposizione muscolare e giustifica il prestito dei pantaloncini per avere involontariamente versato una bottiglietta d'acqua sui suoi negando però il mancato possesso della sfera al momento del calcio di inizio. Nel caso concreto le dichiarazioni fornite dal D.G. - che molto onestamente ha persino confermato e giustificato rilievi accessori non attinenti ai fatti - devono essere comunque valutate con lo stesso rigore normalmente applicato in casi analoghi per la doverosa tutela della classe arbitrale. Spingere l'arbitro, sebbene senza conseguenze, insultarlo e minacciarlo appaiono comunque fatti meritevoli di censura attraverso una sanzione disciplinare correttamente identificata nella sua entità dal G.S.T. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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