COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – SANGEMINI SPORT DISPUTATA IL 21.02.2016, A NARNI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARAMINI FRANCO PER CINQUE GARE; ALL’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 135 del 11/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – SANGEMINI SPORT DISPUTATA IL 21.02.2016, A NARNI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.02.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ARAMINI FRANCO PER CINQUE GARE; ALL’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che all’11° del secondo tempo, a seguito di un contatto di gioco, si è accesa una rissa fra tesserati di entrambe le società. A tale rissa ha preso parte attiva anche il calciatore Aramini Franco, tuttavia, secondo quanto precisato dal direttore di gara, non vi è prova che sia stato lui ad innescarla. Alla luce di ciò la Corte ritiene equo ridurre la squalifica a quattro giornate di gara. Quanto all’ammenda, tenuto conto del fatto che i dirigenti della società hanno contribuito a riportare la calma in campo, si ritiene congruo contenere la sanzione pecuniaria in €. 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate la squalifica nei confronti del calciatore Aramini Franco e l’ammenda alla società reclamante in €. 200,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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