F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 22 Marzo 2016 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl – (nota n. 8282/702 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/TFN del 22 Marzo 2016 (135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 8282/702 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale, con provvedimento del 15.2.2016, a seguito di segnalazione del 27.01.2016 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare- il Sig. Aldo Dellepiane, Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della Società Savona FBC Srl, nonché i Sigg. Enrico Santucci e Stefano Giordano, entrambi Amministratori Delegati e legali rappresentanti pro tempore del Savona FBC Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS e art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di maggio e giugno 2015. Inoltre, in relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, nonché ai propri Amministratori Delegati e legali rappresentanti pro tempore, è stata deferita per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la Società Savona FBC Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il dibattimento Nei termini di rito assegnati i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva in via congiunta. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chiné, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione a carico del Sig. Aldo Dellepiane; mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione a carico del Sig. Enrico Santucci; mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione a carico del Sig. Stefano Giordano; penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica e ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) a carico della Società Savona FBC Srl. E’ altresì presente il rappresentante dei deferiti, Avv. Stefano Vitale, su delega dell’Avv. Mattia Grassani. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di parziale nullità dell’atto di deferimento, poiché asseritamente carente, rispetto all’avviso di conclusioni delle indagini, sotto il profilo della formale contestazione della recidiva a carico dei deferiti. Trattasi di eccezione priva di fondamento, atteso che la rilevata discrasia non ha comportato né violazioni procedurali di sorta né, più in generale, alcuna violazione del diritto di difesa dei deferiti.Sotto il primo profilo, questo Organo giudicante ritiene, confortato in tal senso anche dai principi generali di diritto, che la contestata recidiva non sia sussumibile nel concetto di vero e proprio capo di incolpazione, ma costituisca elemento meramente circostanziale, ovvero afferente alle circostanze aggravanti soggettive. Nessuna norma contenuta nel CGS sancisce la nullità (anche parziale) di un atto di deferimento che non riproponga, oltre al puntuale riferimento ai capi di incolpazione, anche la contestazione della recidiva. In ogni caso, qualsivoglia profilo di nullità deve essere necessariamente previsto e stabilito dalle norme e non può essere eventualmente desunto sulla base di criteri interpretativi. Per costante giurisprudenza endofederale, vanno comunque evitate interpretazioni formalistiche (cfr. ad esempio CU n. 46/CFA del 25.5.2015). Sotto il secondo profilo, invece, vale osservare che il legislatore sportivo, mediante l’introduzione dell’istituto dell’avviso di conclusione delle indagini ha inteso garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa anche in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procuratore Federale. In sintesi, nel solco della disciplina di cui all’art. 415 bis c.p.p., l’avviso di conclusione delle indagini assolve ad una funzione informativa, a tutela del diritto di difesa e risponde alla necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini; infatti, l’indagato è posto nella condizione di approntare una difesa tecnica e personale, prima che venga esercitata l’azione disciplinare. Del resto, “la funzione dell’avviso di cui all’articolo 415 bis c.p.p. appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di contraddittorio tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini e, pertanto, la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell’indagato in tanto si giustifica in quanto il P.M. intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale” (cfr. Corte Costituzionale ordinanza n. 460/2002 - Corte Costituzionale sentenza n. 286 del 12.12.2011). D’altra parte, ben avrebbero potuto i deferiti, a fronte di una contestazione degli addebiti già ampiamente delineata , esplicare tempestivamente il proprio diritto di difesa anche in merito alla contestata recidiva che, in ogni caso, rileva solo quale mero elemento circostanziale. Sul punto specifico, peraltro, i deferiti hanno formulato diffuse osservazioni, per cui, anche in tal senso si deve ritenere che il relativo diritto di difesa non sia risultato minimamente pregiudicato. Passando all’esame del merito, si rileva come le argomentazioni difensive fondate sulla invocazione di una sorta di affidamento incolpevole, non possano trovare accoglimento. Il comportamento tenuto dalla Società Savona FBC Srl non può qualificarsi “incolpevole”, poiché, per quanto caratterizzato dalle circostanze rappresentate nella memoria difensiva, rimane pur sempre riferibile ai suoi legali rappresentanti pro tempore, non essendosi la Società deferita tempestivamente attivata in modo tale da poter ritenere effettivamente perfezionato il pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS de quibus a seguito della escussione fideiussoria operata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro). Vero è che siamo in presenza di una procedura del tutto desueta, che in ogni caso non prevedeva alcun adempimento surrogatorio da parte della predetta componente federale a beneficio della Società Savona FBC Srl. Proprio per tali ragioni, nel caso in esame, sarebbe stato richiesto un contegno più vigile, adeguato e concludente, anche e soprattutto poiché l’omesso pagamento delle richiamate voci contributive era risalente nel tempo, protraendosi da mesi addietro (cfr. CU n. 54/TFN del 16.2.2016). In definitiva, per quanto possa invocarsi l’affidamento incolpevole o comunque la buona fede, resta il fatto che l’ordinamento domestico richiede il pagamento, nei termini perentoriamente indicati, delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti di bimestre in bimestre corrisposti a beneficio dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e che, la Società Savona FBC Srl non ha in concreto ottemperato a quanto prescritto dai regolamenti federali. Le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento appaiono, pertanto, pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. accertato il permanere dell’omesso deposito, alla data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015. Al riguardo, il richiamato art. 85, lett. C), par. VII, NOIF disciplina il sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell'equilibrio finanziario delle compagini societarie partecipanti ai campionati di calcio professionistici, con la precipua finalità di garantire il regolare svolgimento delle competizioni. Detta disposizione regolamentare, formulata in modo assolutamente chiaro nel prevedere l’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento, alle scadenze periodiche tassativamente indicate, delle ritenute fiscali IRPEF e dei contributi previdenziali INPS, non ammette deroghe, se non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 85, lett. C), par. VII, comma 1, ultima parte, NOIF che nel caso di specie esulano del tutto. Ne discende che le responsabilità disciplinari ascritte ai Sigg. Aldo Dellepiane, Enrico Santucci e Stefano Giordano, nelle rispettive qualità, sono del tutto fondate, al pari di quella che, necessariamente, si produce, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in capo alla Società Savona FBC Srl. Rispetto alla posizione del Sig. Stefano Giordano non può essere invocata la non imputabilità della relativa condotta, come del resto già osservato nell’ambito di altro e recente procedimento disciplinare avente ad oggetto analoga fattispecie (cfr. CU 54/TFN del 16.2.2016) e tenuto anche conto del fatto che questi risulta essere munito, tra gli altri, anche del potere di firmare documenti e verifiche nei rapporti con la Co.Vi.So.C. e la FIGC. Quanto ai profili di recidiva ex art. 21, comma 1, CGS, gli stessi appaiono pacifici, tranne che con riferimento al procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 1048 (CU n. 16/CFA del 29.8.2015), avente ad oggetto violazione disciplinare di diversa natura e titolo, come correttamente rilevato dalla difesa degli odierni deferiti. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Aldo Dellepiane, del Sig. Enrico Santucci e del Sig. Stefano Giordano, le sanzioni della inibizione per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), nonché, a carico della Società Savona FBC Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, e dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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