FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 323/A del 22/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO LUCARELLI – società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 323/A del 22/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALESSANDRO LUCARELLI - società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 789 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO LUCARELLI e della società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: ALESSANDRO LUCARELLI, calciatore tesserato per la S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., in violazione dell’art. 1 bis e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso dichiarazioni lesive nei confronti dell’Arbitro della gara Parma-Ribelle del 14.02.2016 e dell’intera classe arbitrale nel corso della conferenza stampa tenuta nel post partita; S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al calciatore tesserato ALESSANDRO LUCARELLI;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO LUCARELLI e dalla società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L., nella persona del dott. Luca Carra nella qualità di legale rappresentante;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 (una) giornata di squalifica e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per il Signor ALESSANDRO LUCARELLI e di € 1.000,00 (mille) per la società S.S.D. PARMA CALCIO 1913 S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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