COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 24/3/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ CITERIUS SAN VALENTINO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ASCENZO DAVIDE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNESE CALCIO – CITERIUS SAN VALENTINO, DISPUTATA IL 13.2.16, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N°29 DEL 18.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 24/3/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ CITERIUS SAN VALENTINO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ASCENZO DAVIDE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNESE CALCIO – CITERIUS SAN VALENTINO, DISPUTATA IL 13.2.16, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, (C.U. N°29 DEL 18.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Citerius San Valentino ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Ascenzo Davide con la seguente motivazione: “ …. Poiché si rendeva colpevole di condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro. Inoltre dopo aver colpito con un getto di saliva il volto di un calciatore della squadra avversaria ed aver subito da questi un calcio lo colpiva altresì con un pugno sulla testa, come risultante dal supplemento di rapporto stilato dall'ufficiale di gara. A seguito di ciò scaturiva una rissa tra le due squadre sedatasi definitivamente solo con l'intervento dei Carabinieri …. ”.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il primo giudice non avrebbe tenuto conto che il comportamento del calciatore sarebbe stato causato da una provocazione messa in atto da un dirigente della squadra avversaria e, pur condannando l’episodio, ha evidenziato la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti realmente accaduti.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La sanzione adottata dal primo giudice deve ritenersi congrua ed adeguata in relazione al grave comportamento tenuto nell’occasione dal Ascenzo Davide, il quale, oltre ad essere responsabile condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e di atto di violenza nei confronti di un avversario, ha rivolto sputi in danno di un avversario lasciandosi, così, andare ad una condotta estremamente riprovevole. Peraltro va rilevato che della condotta provocatoria tenuta da un dirigente della squadra avversaria, così come sostenuto dalla società appellante, non vi è traccia negli atti ufficiali.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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