COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.86 della Società POL.MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS dell’ 11.2.2016 (ammenda di € 250,00,penalizzazione di DUE punti in classifica, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente DIACO Giuseppe fino al 10.9.2018).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.86 della Società POL.MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS dell’ 11.2.2016 (ammenda di € 250,00,penalizzazione di DUE punti in classifica, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente DIACO Giuseppe fino al 10.9.2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA dal rapporto dell’arbitro risulta che al 3’ del secondo tempo il signor Diaco Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società Mirto Crosia, a seguito di un calcio di punizione concesso dal direttore di gara in favore della squadra avversaria entrava sul terreno di giuoco strattonandolo; che al termine della gara lo stesso Diaco Giuseppe lo spintonova nuovamente e lo colpiva con una testata sulla fronte; che, sempre a fine gara, un sostenitore della società reclamante, non identificato, entrava nello spogliatoio dell’arbitro afferandolo per la maglia e strattonandolo con violenza; che all’odierna seduta l’arbitro ha confermato il rapporto in ogni sua parte; che i fatti per come narrati dal direttore di gara devono ritenersi acclarati, tanto in considerazione che il referto arbitrale, per espressa disposizione regolamentare, costituisce fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazioni di parte prive di riscontri obiettivi; che la sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata sia per quanto attiene l’ammenda sia per quanto riguarda l’inibizione inflitta al Sig.Diaco Giuseppe; che deve essere revocata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica apparendo la stessa eccessiva avuto riguardo alle contestazioni mosse alla reclamante; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: revoca la sanzione della penalizzazione di DUE punti in classifica inflitta alla società POL. MIRTO CROSIA; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it