COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.101 del Sig.SCORZA Giuseppe (tesserato della Società F.C.D. Real Roccabernarda) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 10.3.2016 ( squalifica per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.101 del Sig.SCORZA Giuseppe (tesserato della Società F.C.D. Real Roccabernarda) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 10.3.2016 ( squalifica per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA dal rapporto dell’arbitro risulta che il Sig.Scorza Giuseppe si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti durante la gara e di comportamento offensivo al termine della stessa; che il reclamante sostanzialmente conferma l’accaduto e chiede solo la riduzione della sanzione; che la sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Scorza Giuseppe. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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