COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 74. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ELEA VIRTUS – APPELLO FELITTO – GARA FELITTO / ELEA VIRTUS DEL 20.12.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 74. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ELEA VIRTUS – APPELLO FELITTO – GARA FELITTO / ELEA VIRTUS DEL 20.12.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso proposto dalla società Elea Virtus averso la delibera del Giudice Sportivo territoriale n. 59 del 29.12.2015; letto l’appello proposto dalla società Felitto avverso la delibera del Giudice sportivo Territoriale n. 59 del 28.12.2015; valutata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei procedimenti e disposta conseguentemente la riunione degli stessi; sentito il direttore di gara, all’udienza del 20.12.2015; sentito il delegato della società Elea Virtus all’udienza del 20.12.2015; considerato che, quanto al reclamo proposto dalla società Felitto, la documentazione addotta (ed in particolare la nota prot. 18 del 5.01.2016 del Comando di Polizia Locale di Felitto) ed il contenuto della stessa non valgono ad inficiare le risultanze del referto arbitrale, peraltro confermate in sede di audizione dal direttore di gara, anche in considerazione del fatto che quanto riportato nella citata nota non può rivestire fede privilegiata, dal momento che non documenta fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale sottoscrittore del documento, redatto peraltro a distanza di svariati giorni dai fatti in contestazione; rilevato, quanto al reclamo proposto dalla società Elea Virtus, che l’individuazione dei soggetti coinvolti nei fatti di procedimento è stata confermata dal direttore di gara in sede di audizione con espressioni (“ricordo chiaramente…”) che escludono qualsivoglia ragionevole dubbio sulla colpevolezza degli incolpati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i ricorsi proposti dalle società Elea Virtus e Felitto; dispone addebitarsi le tasse reclamo, non versate, sul conto delle società reclamanti.
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