COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 66. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO VIRTUS GOTI 1997 – GARA VIRTUS GOTI 1997 / F.C. PAOLISI DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 66. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO VIRTUS GOTI 1997 – GARA VIRTUS GOTI 1997 / F.C. PAOLISI DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentite sia la società reclamante, sia quella controinteressata, la quale ha fatto anche pervenire le proprie controdeduzioni ed ha depositato memoria difensiva, osserva: con ricorso proposto al G.S.T., la società F.C. Paolisi 992 aveva chiesto che, a carico della società controparte, venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per l’asserita posizione irregolare, agli effetti disciplinari, di due calciatori dell’A.S.D. Virtus Goti 1997. Il reclamo era stato respinto dal G.S.T., in relazione ad uno dei due calciatori, e viceversa accolto, nella parte in cui era stata denunciata la posizione disciplinare irregolare del calciatore Cappiello Pasquale, utilizzato nella gara in epigrafe, in quanto egli, alla data della gara (24.10.2015) risultava gravato da squalifica per una giornata di gara, non ancora scontata (per sanzione inflitta con riferimento alla gara di Coppa Campania Allievi, disputata, nella stagione sportiva 2014/2015, con la società Sannicolese, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – S.G.S., n. 81 del 23 giugno 2015, alla pag. 1265). Il G.S.T., con decisione pubblicata sul C.U. del C.R. Campania – L.N.D., n. 54 dell’11.12.2015, pag. 1043, ha dunque accolto il reclamo e, per l’effetto, ha inflitto all’A.S.D. Virtus Goti 1997 la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 0-3. La decisione è stata, in questa sede di secondo grado di giudizio, tempestivamente impugnata dall’A.S.D. Virtus Goti 1997, con ricorso spedito, contestualmente, anche alla società controinteressata, a mezzo servizio postale, come da allegata, probante documentazione, che attesta la corrispondenza alle prescrizioni normative di riferimento. In punto di fatto, si rileva che il calciatore Cappiello Pasquale era stato squalificato nella stagione 2014/2015, allorquando era tesserato a favore della società Sannicolese, in relazione ad una gara della Coppa Campania Allievi, per una giornata di gara effettiva, e che la squalifica, come già s’è fatto cenno, non era risultata scontata nella scorsa stagione sportiva. Per il corrente anno agonistico, il citato calciatore, tesseratosi a favore dell’A.S.D. Virtus Goti 1997, ha partecipato, per la stessa società, alle gare del Campionato Regionale di Promozione, nessuna esclusa, fino a quella di cui alla presente decisione. Ciò detto, rileva il Collegio che il punto nodale nel presente giudizio si configuri nell’individuazione della natura giuridica da attribuire alla Coppa Campania Allievi, organizzata dal Comitato Regionale Campania. Va stabilito, cioè, se trattasi, o meno, di Coppa Regione organizzata dal Comitato Regionale: quest’ultimo, invero, ha tutti i crismi di un torneo istituzionale, munito di propria identità, anche ai fini dell’applicazione del principio della separazione delle sanzioni, sancito dal combinato disposto degli art. 19 (commi 11.1 e 11.3) e 22, comma 6 (esecuzione delle sanzioni), del Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo della società Virtus Goti 1997 deve essere accolto. Non v’è dubbio, invero, che la Coppa Campania Allievi sia attività ufficiale del Comitato Regionale Campania. Soccorre, al riguardo, in modo decisivo, il dettato dell’art. 48 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che individua, a contrario, quale “attività non ufficiale”, quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società, nonché quella relativa alle manifestazioni per l’attività ricreativa et similia. La Coppa Campania Allievi, viceversa, è annualmente e costantemente organizzata dal Comitato Regionale Campania (non da una o più società del suo ambito): dunque, è attività con specifico carattere di ufficialità. Ne consegue che la norma applicabile alla squalifica inflitta, nel caso di specie, per ineludibile riferimento giuridico-sportivo, sia quella di cui all’art. 19 C.G.S. (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), comma 11.1, che viene testualmente riportato di seguito: “Le sanzioni… inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni”. Non può valere, dunque, per le gare di una Coppa Regione (quale quella che ha dato origine al contenzioso in esame), il comma 6 dell’art. 22 C.G.S. (che disciplina il caso del calciatore che abbia cambiato società, in deroga alla disposizione del comma 3 del medesimo art. 22 C.G.S., che prescrive che “il calciatore debba scontare la sanzione nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”). Deve ribadirsi che, nel caso che ci occupa, nonostante il calciatore abbia cambiato società di appartenenza nella stagione sportiva successiva a quella, nel corso della quale era stato squalificato, non può invocarsi l’enunciato, di cui al comma 6 dell’art. 22 C.G.S., che sancisce che “qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione… la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”. Resta ferma, ovviamente, la disposizione di cui al primo periodo del medesimo comma 6, che prescrive che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il problema interpretativo, di cui alla vicenda in esame, deve essere inquadrato, ad avviso di questo Collegio, come già individuato da un illuminante precedente giurisprudenziale, relativo alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania in relazione alla gara Rione Mazzini / Hermes Casagiove del 14.01.2012, del Campionato Regionale di Promozione 2011/2012, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale medesimo, n. 104 del 27 aprile 2012, alla pag. 2490. Il richiamato precedente è, per il vero, del tutto conforme alla questione in esame, in ordine alla prevalenza tra l’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. ed i commi 11.1 ed 11.3 dell’art. 19 C.G.S. Appare assolutamente inconfutabile che debba conferirsi prevalenza ai commi 11.1 ed 11.3. Essi, invero, regolamentano la posizione, agli effetti disciplinari, di un calciatore che abbia partecipato a gare di Coppa Italia (anche Dilettanti, ovviamente), o di una qualsiasi Coppa Regione (quale quella, dalla quale è scaturita la squalifica in questione). Il chiaro dettato della norma e la sua peculiarità e ben individuata specificità (con riferimento puntuale alle attività di origine e di esecuzione delle relative sanzioni disciplinari) non consentono interpretazione diverse, da quella alla quale questo Collegio ritiene di dover fare riferimento esclusivo. Di conseguenza, la sanzione residuata a carico del calciatore Cappiello Pasquale (tesserato, a favore della società Virtus Goti 1997, nella stagione sportiva 2015/2016), avrebbe dovuto (e comunque dovrà, nell’ambito temporale dei termini di prescrizione) essere espiata, anche sulla base di pronunce della Corte Federale e della Corte di Giustizia Federale, a cominciare dalle gare di Coppa Campania 2015/2016 (peraltro, ancora da disputare), o di attività “omologhe”. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Virtus Goti 1997 ed a riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di gioco, in ordine alla gara indicata in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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