COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 71. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO PONTICELLI – GARA PONTICELLI / COMPRENSORIO CASALNUOVESE DEL 15.11.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 71. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO PONTICELLI – GARA PONTICELLI / COMPRENSORIO CASALNUOVESE DEL 15.11.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, vista la propria precedente decisione in merito alle posizioni ed alla squalifica inflitta al calciatore sig. Sorrentino Angelo (Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 55 del 17.12.2015), sentita la reclamante nella seduta del 21.12.2015 e del 18.01.2016, ascoltato il direttore di gara, nella seduta del 21.12.2015; sentiti, altresì, nella riunione dell’11 gennaio 2016, il Tutor dell’arbitro e l’Osservatore arbitrale; tanto premesso, in esito all’approfondita istruttoria espletata, rileva l’infondatezza del ricorso medesimo. Invero, nel caso in esame, la Corte si trova di fronte a due versioni dei fatti diametralmente opposte. Da un lato, il direttore di gara riferisce di essere stato, al 43’ del secondo tempo e dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della società Comprensorio Casalnuovese, accerchiato da più calciatori e dagli occupanti la panchina del Ponticelli, nonché di essere stato costretto ad indietreggiare e di essere stato afferrato con una mano al collo dal dirigente Sorrentino Giuseppe, di essere stato colpito con una manata al volto dall’allenatore del Ponticelli, sig. Esposito Carmine, di essere stato minacciato dall’assistente di parte del Ponticelli, sig. Esposito Angelo, di essere stato minacciato dal sig. Sorrentino Angelo, di essere riuscito a raggiungere lo spogliatoio soltanto grazie al fattivo intervento del sig. Uliano Mario, n. 1 della società Ponticelli, espulso in precedenza. Per contro, la reclamante sostiene: a) che nessuno ha mai toccato, né tentato di aggredire l’arbitro; b) che nessuno lo ha mai minacciato; c) che nessuno ha tentato di impedire all’arbitro di rientrare nello spogliatoio; d) che vi sono state soltanto proteste. A sostegno del suo resoconto, la reclamante chiede di ascoltare il presidente ed alcuni tesserati della società Comprensorio Casalnuovese. La richiesta non può essere accolta, in quanto la Corte ritiene che non possano riceversi le testimonianze invocate. Sono stati sentiti, come peraltro anche richiesto dalla stessa reclamante, il Tutor del direttore di gara e l’Osservatore arbitrale, presenti alla gara. Entrambi hanno dichiarato di aver assistito all’episodio di aggressione ed hanno confermato i fatti, così come descritti dal direttore di gara. Pertanto, la Corte, nel contrasto tra le opposte prospettazioni, anche alla stregua del principio in base al quale il rapporto del’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova, ritiene di non poter accogliere la ricostruzione dei fatti esplicitata dalla reclamante, anche in mancanza di altri elementi probatori, non allegati dalla reclamante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società Ponticelli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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