COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 72. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI / NAPOLI NORD DEL 6.02.2016 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 25 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 72. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO LIBERTAS SAN MARCO TROTTI – GARA LIBERTAS SAN MARCO TROTTI / NAPOLI NORD DEL 6.02.2016 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva la improcedibilità dello stesso. Invero, il titolo VII del C.G.S. (art. 46, comma 5), che disciplina l’ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, dispone che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l’addebito della tassa reclamo, quest’ultima debba essere allegata al ricorso, pena l’improcedibilità dello stesso (cfr. Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di dichiarare improcedibile il ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Libertas San Marco Trotti; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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