COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL CASALGRANDESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 2.3.2016 gara FUTSAL RAVENNA – REAL CASALGRANDESE del 20.2.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL CASALGRANDESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 2.3.2016 gara FUTSAL RAVENNA - REAL CASALGRANDESE del 20.2.2016 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame, in quanto inoltrato con mancanza di sottoscrizione. La Corte, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell'A.S.D. REAL CASALGRANDESE e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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