COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. BIANCHINOTTI PAOLO, Presidente A.S.D. Valtarese Calcio, RAMPINI MASSIMO, dirigente A.S.D. Valtarese Calcio , GIRGENTI MATTEO e A.S.. VALTARESE CALCIO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sigg. BIANCHINOTTI PAOLO, Presidente A.S.D. Valtarese Calcio, RAMPINI MASSIMO, dirigente A.S.D. Valtarese Calcio , GIRGENTI MATTEO e A.S.. VALTARESE CALCIO - Con nota 22.2.2016, n. 8700-997, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. BIANCHINOTTI PAOLO, Presidente dell’A.S.D. Valtarese Calcio, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, aver consentito al sig. Girgenti Matteo, non tesserato per l’A.S.D. Valtarese Calcio, di sottoscrivere la distinta di gioco dei partecipanti alla gara di giovanissimi interprovinciali contro l’Arda Calcio del 14.9.2014, in qualità di Dirigente Accompagnatore, senza averne titolo; - il sig. GIRGENTI MATTEO, (non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.), della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., in quanto ha svolto un ruolo rilevante per l’ordinamento federale, all’interno dell’A.S.D. Valtarese Calcio, in occasione della gara del campionato giovanissimi interprovinciali Valtarese – Arda Calcio del 14.9.2014, avendo sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, senza averne titolo e nella quale risultavano inseriti i calc. Pjietri Simon e Feci Giulio, nonostante la mancanza di tesseramento; - il sig. RAMPINI MASSIMO, Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. Valtarese Calcio, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61, comma 5, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, in occasione delle gare del campionato giovanissimi interprovinciali del 21.9, 28,9, 5.10, 19.10, 21.10, 26.10 e 2.11.2014, rispettivamente contro le soc. Celtic Pratina, Fiorenzuola, San Lazzaro Alberoni, Casalese Boys, Solignano, Bibbiano San Polo e Piacenza, nelle quali risultavano inseriti, nonostante la mancanza di tesseramento, i calc. Pjietri Simon e Feci Giulio; - la società A.S.D. VALTARESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Eseguite ritualmente le notifiche, le parti deferite che avevano fatto richiesta di audizione ed erano state invitate, hanno informato che, per sopraggiunti impedimenti non potranno presenziare all'odierno dibattimento. Hanno, comunque, inviato una nota in cui si scusano per l'avvenuto disguido, dovuto alla prima esperienza dell'addetto ai tesseramenti, manifestando l'assoluta buona fede che sopra distingue l'operato della società. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 mesi di inibizione per i sigg. BIANCHINOTTI PAOLO, GIRGENTI MATTEO e RAMPINI MASSIMO, 2 punti di penalizzazione, da scontare nel Campionato Interprovinciale Giovanissimi, e l'ammenda di € 300 per la soc. A.S.D. VALTARESE CALCIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai sigg. BIANCHINOTTI PAOLO, RAMPINI MASSIMO e GIRGENTI MATTEO 2 mesi di inibizione, da scontare per il sig. Girgenti nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C., ed alla soc. VALTARESE CALCIO l'ammenda di € 300 e 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Interprovinciale Giovanissimi. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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