COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BRUSCHI PAOLO, sig. PELLEGRINI GUIDO, dirigente Pol.Sanges e soc. POL. SANGES – Camp. III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 23/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BRUSCHI PAOLO, sig. PELLEGRINI GUIDO, dirigente Pol.Sanges e soc. POL. SANGES - Camp. III^ categoria Con nota 11.2.2016, n. 8153-291, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il calc. BRUSCHI PAOLO, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 , del C.G.S. in relazione all’art. 10,comma 2, del C.G.S. e dell’art. 61, comma 6, delle N.O.I.F., in quanto non legittimato a partecipare, nelle fila della Pol. Sanges, alla gara Bellariva - Sanges del 13.9.2015, Coppa Italia Regionale, perché non tesserato per la predetta Pol. Sanges, nonché per essere stato inserito in distinta della Pol. Sanges, nella gara di campionato di II^ categoria del 3.10.2016 contro la soc. Mulazzano 62 ; - il sig. PELLEGRINI GUIDO, , dirigente della società Pol. Sanges, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e dell’art. 61, comma 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, sia in occasione della gara Bellariva – Sanges sia nella gara contro il Mulazzano 62, la distinta ufficiale consegnata all’arbitro, nella quale risultava inserito il calc. Bruschi, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi pertanto erano legittimati a partecipare alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, benchè il predetto calciatore non ne avesse titolo; - la società POL. SANGES, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente ed al calc. Bruschi, in occasione delle gare sopra indicate. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. BRUSCHI PAOLO, 30 giorni di inibizione per il sig. PELLEGRINI GUIDO, 2 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di competenza, e l'ammenda di € 200 per la soc. POL. SANGES. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BRUSCHI PAOLO la squalifica per 2 giornate di gara, al sig. PELLEGRINI GUIDO 30 giorni di inibizione, ed alla soc. POL. SANGES l'ammenda di € 200 e 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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