COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD ALABARDA CALCIO (II Categoria, Girone D) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara ALABARDA – CAMPANELLE, disputata il 09.03.2016, della squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Bovino Marco, e sino al 11.06.2016 a carico del calciatore Pedroza Espinosa Kevin Andres (in C.U. n° 51 del 11.03.2016 della Delegazione di Trieste)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD ALABARDA CALCIO (II Categoria, Girone D) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara ALABARDA - CAMPANELLE, disputata il 09.03.2016, della squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Bovino Marco, e sino al 11.06.2016 a carico del calciatore Pedroza Espinosa Kevin Andres (in C.U. n° 51 del 11.03.2016 della Delegazione di Trieste) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 51 dd 11.03.2016 il G.S.T. della Delegazione di Trieste infliggeva, in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara Alabarda – Campanelle, valida per il campionato di II Categoria, girone D, svoltasi in data 09.03.2016: - la squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore Marco BOVINO, “calciatore sanzionato in quanto al termine della gara era protagonista di insulti reciproci con un avversario fino al punto di venire alle mani” - la squalifica per cinque gare effettive a carico del calciatore Swan PITICCO, “calciatore sanzionato in quanto, al termine della gara, era protagonista di insulti reciproci con un avversario sino al punto di venire alle mani e, durante la breve collutazione, colpiva il calciatore avversario con un pugno al collo, fatto che rendeva necessario l’intervento di personale sanitario” - la squalifica sino al 11.06.,2016 (tre mesi di squalifica) al calciatore Kevin Andres PEDROZA ESPINOSA, “calciatore sanzionato in quanto, a seguito dello scoppio di una rissa tra giocatori e tifoseria nella zona degli spogliatoi, si scagliava contro i calciatori avversari munito di un’asta di metallo con intento gravemente minaccioso e violento; il predetto veniva immediatamente bloccato da un compagno di squadra, il che evitava peggiori conseguenze”. Con tempestivo reclamo la ASD Alabarda Calcio impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., in relazione alla posizione dei propri tesserati BOVINO e PEDROZA ESPINOSA, evidenziando: a) quanto a BOVINO, come non fossero “veritiere” le circostanze descritte nel referto arbitrale, riferite agli insulti reciproci “fino al punto di venire alle mani”, e altresì l’ulteriore relativa al pugno inferto ad un avversario, non essendoci stata – a detta del reclamante – alcuna “breve collutazione” ed avendo invece il BOVINO solamente subito un colpo alle spalle nella fase di rientro negli spogliatoi b) quanto al PEDROZA ESPINOSA, come effettivamente il calciatore avrebbe impugnato l’asta di metallo per paura di essere aggredito, ma senza essersi avvicinato alla mischia “dove si stava discutendo animatamente dopo l’episodio dell’aggressione, e di essere rimasto in disparte fino all’intervento di un suo compagno che gli intimava di gettare l’oggetto”. Conseguentemente, veniva richiesta per il BOVINO la riforma totale del provvedimento assunto dal G.S.T., mentre per il PEDROZA ESPINOSA la riduzione della squalifica comminata, non sembrando giusto che la mera intenzione del calciatore subisse una sanzione maggiore rispetto a quella comminata all’aggressore. Non veniva richiesta audizione, peraltro aggiungendosi in sede di reclamo scritto ed a sostegno degli argomenti fatti valere che “tutto quanto dichiarato è al verbale delle forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo e anche nel verbale di querela che il giocatore BOVINO Marco ha sporto nei confronti del suo aggressore presso il Commissariato P.S. – Sezione di Polizia Giudiziaria, Via Carsia 37 – Opicina Trieste”. Nulla veniva allegato, pur facendo riserva della “facoltà di porgere regolare querela verso il Direttore di gara” e dichiarando altresì il reclamante di voler mettere “a disposizione i verbali e i testimoni che sono disposti a riconfermare quanto accaduto”. Un tanto premesso, il reclamo è infondato è va respinto per le seguenti motivazioni. Richiamata la circostanza per cui, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) e che non è di per sé ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione – del fatto, va evidenziato come nel caso di specie l’arbitro abbia dato precisa contezza dei fatti verificatisi al rientro negli spogliatoi nel supplemento di rapporto da lui predisposto, evidenziando in particolare come: - BOVINO Marco (Alabarda) e PITACCO Swan (Campanelle) si fossero pesantemente, e reciprocamente, insultati e presi per il collo; - PITACCO abbia ad un certo punto sferrato una manata, con la mano chiusa, a BOVINO, colpendolo sempre al collo, con serie conseguenze che rendevano necessario chiamare i sanitari e trasportarlo in ospedale (secondo quanto precisato dall’arbitro, in particolare, il sig. BOVINO non respirava bene, ed era immobile e catatonico dopo aver subito il pugno al collo da parte dell’avversario); - ESPINOZA PEDROSA avesse cercato di scagliarsi contro i calciatori avversari con un’asta di ferro in mano, essendo fermato da un compagno. Tali circostanze sono state puntualmente confermate dal direttore di gara sentito in merito dalla CSAT. Non essendoci ulteriori elementi utilizzabili ai fini della presente decisione, a prescindere dalla stessa generale questione del valore probatorio da assegnarsi ai verbali delle Forze dell’Ordine nel giudizio avanti gli Organi della Giustizia Sportiva (sul punto vedasi recentemente Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, decisione n. 28 del 12.09.2014), questione che peraltro nemmeno viene qui in rilievo atteso che quanto dichiarato “a disposizione” non viene neppure allegato al reclamo, questa Corte di Appello Sportiva Territoriale non può che attenersi al referto di gara ed al supplemento di rapporto. Né può avere rilevo, quale termine di paragone, la sanzione comminata a PITACCO, in merito alla quale questa Corte – a prescindere da qualsivoglia ulteriore considerazione – non può entrare non essendo stata oggetto di reclamo da parte degli interessati; la squalifica comminata a BOVINO, invero, appare in sé congrua e proporzionata al comportamento descritto negli atti ufficiali (al riguardo rammentando che, in caso di condotta violenta, l’art. 19, comma 4 lettera b del C.G.S. preveda la sanzione minima di tre giornate, che è proprio quella in concreto applicata), ed altresì quella a carico di ESPINOZA PEDROSA. A quest’ultimo proposito, a prescindere dal fatto che il calciatore avesse inteso difendersi da un assalto altrui, l’avere impugnato un’asta di ferro in mano è fatto di pregnante gravità, foriero di potenziali conseguenze dannose e che quindi è da ritenersi assolutamente inaccettabile in un contesto pur agonisticamente animato, quale quello che ha dato corso all’intervento del G.S.T. Avendo fatto cenno il reclamante ad una immediata querela, che si dice essere stata proposta da parte del sig. Marco BOVINO, il presente provvedimento, assieme all’atto con il quale è stato proposto il reclamo dovrà essere oggetto di comunicazione alla Procura Federale, per verificare il rispetto dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. (clausola compromissoria) ed in ogni caso per qualsiasi ulteriore valutazione in merito ad eventuali prospettate iniziative in sede penale da parte della reclamante nei confronti del Direttore di Gara. La reiezione del reclamo determina l’incameramento del corrispondente importo. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) respinge il reclamo b) dispone la trasmissione del reclamo e del presente provvedimento alla Procura Federale, per le ragioni ed ai fini di cui in motivazione c) dispone l’addebito della tassa di reclamo a carico della Società reclamante.
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