COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 29/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO della S.A.S. CASARSA (Campionato Promozione – Gir. A) in merito alla sanzione della squalifica per cinque giornate effettive inflitta al proprio calciatore ROSSI Michele (in C.U. n. 90 dd. 08.03.2016).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 29/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO della S.A.S. CASARSA (Campionato Promozione – Gir. A) in merito alla sanzione della squalifica per cinque giornate effettive inflitta al proprio calciatore ROSSI Michele (in C.U. n. 90 dd. 08.03.2016). Con tempestivo reclamo la S.A.S. CASARSA ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe, irrogata dal G.S.T. al calciatore ROSSI Michele sulla base della seguente motivazione: “ai sensi dell'art.19, punto 1, lett. e) CGS, per essere stato espulso per condotta gravemente sleale, avendo impedito ad un avversario un'opportunità di segnare una rete; perchè, dopo essere stato espulso, si dirigeva verso l'arbitro e, appoggiategli entrambe le mani sul petto, lo spingeva facendolo arretrare di un passo, ma senza causargli alcuna conseguenza; perchè, successivamente si avvicinava ulteriormente all'arbitro, appoggiando la propria fronte su quella del direttore di gara e venendo quindi a contatto con quest'ultimo; in tale occasione gli inferiva una lievissima spinta che non causava alcuna conseguenza all'arbitro. Per tutto il periodo durante il quale avvenivano tali episodi, il Rossi persisteva nel protestare veementemente nei confronti dell'arbitro stesso per averlo espulso: Nella circostanza, doveva intervenire il capitano del Casarsa che spostava di forza il Rossi e lo teneva a distanza di circa un metro dal direttore di gara nel mentre ancora continuava a protestare verso l'arbitro; il Rossi lasciava il recinto di gioco senza smettere di protestare ed il gioco riprendeva dopo due minuti di interruzione”. La reclamante (pur asserendo, in via incidentale, che i fatti si siano svolti in maniera difforme da quanto refertato) nel proprio reclamo ha lamentato che il G.S.T. avrebbe errato nel ricondurre il caso di specie alla disciplina dell'art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S., che prevede la squalifica non inferiore alle quattro giornate di gara in caso di condotte “di particolare violenza o di particolare gravità”. Nel referto di gara non vi sarebbe stato, a dire della reclamante, alcuna evidenza della violenza o della particolarità gravità della condotta del proprio tesserato, essendosi lo stesso limitato ad un normale fallo di gioco ed a delle proteste nei confronti del direttore di gara sussumibili nel dettato dell'art. 19, punto 4, lett. a) e quindi sanzionabili, a suo dire, con solo due giornate di squalifica. A sostegno delle proprie difese, la reclamante ha evidenziato altresì che il ROSSI si era limitato a delle proteste nei confronti del direttore di gara, senza proferire alcuna ingiuria; che entrambe le spinte erano state di lievissima entità; che in altri precedenti di codesta Corte condotte analoghe a quelle del proprio calciatore erano state punite con solo due giornate di squalifica e che, infine, il ROSSI è un calciatore di giovane età, di talchè la sua condotta andava valutata con minore severità. Alla riunione del 17.03.2016 compariva il sig. Colussi Claudio, Presidente della reclamante, il quale, richiamandosi a quanto già esposto nel reclamo, ribadiva che le spinte inferte all'Arbitro non configuravano atti di violenza e che il calciatore si era limitato solamente ad una protesta nei confronti del direttore di gara, concludendo per una congrua riduzione della sanzione. Il reclamo è infondato, per i seguenti motivi. Il Rossi si è reso colpevole di due distinte condotte: (a) avere interrotto una chiara occasione da rete della squadra avversaria e, una volta espulso per questo, (b) avere spinto il direttore di gara ed avere appoggiato la propria fronte contro quella di quest'ultimo, protestando contro lo stesso anche mentre abbandonava il terreno di gioco (tali fatti possono essere unitariamente considerati e riuniti sotto il vincolo della continuazione). Quanto all'aspetto sanzionatorio, se la prima condotta non presenta problemi di sorta, in quanto comporta automaticamente una giornata di squalifica, la seconda necessita di alcuni approfondimenti. Dalla refertazione arbitrale (a cui, come noto, l'ordinamento sportivo attribuisce fede privilegiata) emerge che il calciatore ha ripetutamente cercato un contatto “fisico” con l'Arbitro, spingendolo e poi poggiando la propria fronte contro la sua, in segno di disprezzo e di sfida, ed è desistito dal suo intento solamente a seguito dell'intervento del proprio capitano, proseguendo tuttavia nelle proprie veementi proteste anche mentre abbandonava il terreno di gioco. Tale condotta, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non è stata considerata violenta dal G.S.T. [diversamente la sanzione minima sarebbe stata di 8 giornate di gara, ex art. 19, punto 4) lett. d)], ma è stata, correttamente, qualificata come una condotta irriguardosa e, attesa la particolare gravità della stessa, ricondotta nell'alveo di applicazione dell'art. 19, punto 1, lett. e) CGS. Per chiarezza, si evidenza che tale disposizione non si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 19, punto 4), lett. a) (la cui applicazione è invocata dalla reclamante), posto che tale norma, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara, prevede una sanzione “minima” di due giornate. Minimo edittale che, nel caso di specie, non è assolutamente applicabile in ragione della gravità della condotta del ROSSI, di cui si è già detto. Erronei risultano inoltre i richiami effettuati dalla reclamante ai precedenti di questa Corte, in quanto, se è vero che condotte quali lievi spinte inferte ai direttori di gara, inidonee a provocare alcun dolore o conseguenze di alcun tipo, sono state qualificate (per pacifica giurisprudenza) come condotte ingiuriose, mai le stesse sono state sanzionate con solo due giornate di squalifica, ma sempre in misura superiore. Egualmente erra la reclamante nell'invocare come attenuante la giovane età del calciatore, in quanto, nel caso di specie, avuto mente alla condotta tenuta dal ROSSI, attenuando la squalifica si priverebbe la sanzione di qualsiasi finalità educativa. In conclusione, se alle quattro giornate di squalifica per la condotta irriguardosa di particolare gravità tenuta nei confronti dell'Arbitro si aggiunge la ulteriore (ed automatica) giornata di squalifica dovuta al comportamento sleale per avere impedito una chiara occasione da rete ad un avversario, la sanzione irrogata dal G.S.T appare corretta e meritevole di conferma. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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