COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 21/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO presentato dall’ASD TRIESTE CALCIO (Campionato Regionale Juniores girone “B”) avverso la squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore Sebastiano GRISON (in C.U. n° 91 del 10.03.2016).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 21/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO presentato dall’ASD TRIESTE CALCIO (Campionato Regionale Juniores girone “B”) avverso la squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore Sebastiano GRISON (in C.U. n° 91 del 10.03.2016). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 91 del 10.03.2016 il G.S. ha inflitto al calciatore Sebastiano GRISON la squalifica per quattro giornate “ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. per avere raggiunto a gioco fermo, un calciatore avversario, stringendogli con forza le mani intorno al collo; successsivamente tentava ancora di raggiungere lo stesso avversario, fermato dai propri compagni di squadra.” Fatto avvenuto il 5.03.2016, nel corso della gara Trieste Calcio/S. Giovanni valevole per il campionato regionale Juniores girone “B”. L’ASD TRIESTE CALCIO ha tempestivamente impugnato la richiamata decisione del GST chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio portiere Sebastiano GRISON. Non contesta la reclamante il fatto ascritto al suo tesserato adducendo tuttavia che il suo comportamento sarebbe stato determinato dalla reazione ad una serie di episodi provocatori ed antisportivi posti in atto nei suoi confronti da un avversario durante la gara. Sostiene invero l’ASD TRIESTE CALCIO che il GRISON sarebbe stato gratuitamente colpito da un calciatore della squadra ospite in due occasioni: una prima volta allorchè invece di essere sportivamente saltato veniva “scalciato” alla testa dopo essersi impossessato, in uscita, del pallone (fatto questo che costringeva il GRISON a recarsi, a fine gara, al P.S. per essere medicato della ferita lacero-contusa in tale occasione subìta al cuoio capelluto come documentato in apposito referto allegato in copia al reclamo); una seconda volta allorchè in una situazione analoga veniva colpito al costato. Infine a tempo scaduto, durante il recupero, il GRISON sarebbe stato sbeffeggiato dallo stesso avversario dopo che questo aveva realizzato un goal. Da ciò la reazione consistita nella condotta sanzionata disciplinarmente. Aggiunge inoltre la società reclamante (che in reclamo non ha richiesto audizione) che il calciatore nei cui confronti il GRISON aveva reagito, avrebbe dopo il termine della gara anche offeso un assitente dell’arbitro. L’ASD TRIESTE CALCIO segnala altresì di essere in possesso di un filmato della gara che comproverebbe quanto esposto a sostegno della propria impugnazione. Tanto premesso ritiene la CSAT che il reclamo non possa trovare accoglimento. La condotta ascritta al GRISON non è stata contestata e risulta essere stata esattamente inquadrata dal G.S. nell’alveo dell’art. 19 punto 1° lett. e) del CGS secondo cui “in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”; nello specifico, considerata l’intensità della pressione esercitata dal calciatore sanzionato e la volontà di ripetere il gesto, impedito solo grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra, è evidente trattarsi di un comportamento sconsiderato che nulla ha a che vedere con le dinamiche del gioco nè col risultato (la società reclamante ha vinto la gara). Per contro gli episodi ai quali si riferisce la reclamante per giustificare una riduzione della sanzione irrogata al proprio calciatore non trovano alcun riscontro nel rapporto del direttore di gara al cui resoconto gli organi di giustizia sportiva sono tenuti, come è noto, a prestar fede a norma dell’art. 35 del C.G.S. che così recita: “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Ragion per cui, non risultando il calciatore raggiunto dal GRISON neppur ammonito durante la gara, le doglianze della reclamante devono ritenersi del tutto inconferenti e non supportate sul piano probatorio dal benchè minimo elemento che valga in qualche modo a corroborarle. Non senza rilevare che gli episodi lamentati dall’ASD TRIESTE CALCIO, riguardando fasi di gioco sulle quali doveva essere necessariamente concentrata l’attenzione del direttore di gara, difficilmente possono essere allo stesso sfuggiti e ben possono essere dunque attribuiti a fortuite situazioni di gioco. Quanto infine al filmato della gara che l’ASD TRIESTE CALCIO afferma di possedere, esso non può essere ammesso come elemento di prova per i seguenti motivi: innanzittutto perchè il video è stato solamente menzionato ma non anche messo a disposizione dell’organo giudicante; in secondo luogo per mancanza del requisito della garanzia tecnica e documentale che lo stesso deve avere per poter essere preso in considerazione dagli organi della Giustizia Sportiva a norma dell’art. 35 punto 1/2 CGS (non essendo neppur dato conoscere, nel caso in esame, chi, con quali mezzi e con che modalità abbia realizzato il video); in terzo luogo perchè le riprese televisive o i filmati possono essere utilizzati, nel settore dilettantistico, nei soli casi in cui si tratti di accertare se vi sia stato un errore di persona nell’irrogazione di un provvedimento disciplinare ovvero di accertare la sussistenza di fatti riguardanti una condotta violenta o l’uso di espressioni blasfeme, non visti (o percepiti) dall’Arbitro su segnalazione del Procuratore federale o del commissario di campo (art. 35 punto 1/3 CGS). Casi questi ultimi completamente diversi da quelli dedotti in reclamo. Dunque, alla luce di tali considerazioni, il comportamento antisportivo ed offensivo del calciatore avversario, invocato dalla reclamante a sostegno di una riduzione della squalifica inflitta al GRISON rappresenta un fatto del tutto estraneo ed avulso dagli atti utilizzabili ai fini della decisione. P. Q. M. La C.S.A.T. - FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone l'addebito della relativa tassa.
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