COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI PAOLO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DELL’11/02/2016 (Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – NUOVA VALLE AURELIA del 06/02/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRIMA PORTA SAXA RUBRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI PAOLO FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DELL’11/02/2016 (Gara: PRIMA PORTA SAXA RUBRA – NUOVA VALLE AURELIA del 06/02/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 272 del 04/03/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti al termine dell’incontro il nervosismo determinato dall’esito sfavorevole della gara, ha indotto il calciatore CIPRIANI Paolo a sfogare la sua rabbia nei confronti dell’Arbitro, con parole offensive e minacciose, e con un atteggiamento concitato, che nella foga ha determinato altresì una fuoriuscita di saliva, che ha attinto una gamba del direttore di gara; che pertanto, pur censurando severamente tale comportamento, questa Corte, valutata la dinamica dei fatti, ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta al giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CIPRIANI Paolo al 31/10/2016.
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