COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIRCOLO TENNIS TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ARTIGLIO MICHELE FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 C5 DEL 17/02/2016 (Gara: CIRCOLO TENNIS TORRENOVA – SPORTING ALBATROS del 13/02/2016 – Coppa Provincia C5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIRCOLO TENNIS TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ARTIGLIO MICHELE FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 C5 DEL 17/02/2016 (Gara: CIRCOLO TENNIS TORRENOVA – SPORTING ALBATROS del 13/02/2016 – Coppa Provincia C5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016 La Società CIRCOLO TENNIS TORRENOVA contesta la decisione di primo grado con cui il proprio calciatore è stato squalificato fino al 30/06/2016, assumendo che il responsabile delle spinte all’arbitro sarebbe stato altro giocatore – POLONI Mirko – e che, conseguentemente l’ARTIGLIO Michele avrebbe invece regolarmente disputato l’intero incontro. La reclamante ha inviato una dichiarazione in tal senso del calciatore POLONI Mirko. E’ stato ascoltato l’Arbitro, il quale, in sede di supplemento di rapporto, ha ribadito con puntualità che il calciatore responsabile di averlo spinto per tre volte è ARTIGLIO Michele, della cui identificazione si dichiara assolutamente certo per aver rilevato con sicurezza il numero di maglia (n°5) che recava sulla schiena sia al momento dell’episodio, sia quando lo stesso calciatore veniva allontanato dai propri dirigenti. Da quanto rappresentato non possono sussistere dubbi circa l’infondatezza delle asserzioni della ricorrente, per cui questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
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