COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI ALESSIO FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 DEL 25/02/2016 (Gara: PONTINIA – ROCCASECCA T. SAN TOMMASO del 20/02/2016 – Campionato Juniores Regionali “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTI ALESSIO FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 DEL 25/02/2016 (Gara: PONTINIA – ROCCASECCA T. SAN TOMMASO del 20/02/2016 – Campionato Juniores Regionali “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Sentita la Società reclamante all’udienza del 10.03.16; Osserva: Gli episodi oggetto di giudizio, alla stregua di quanto sopra richiamato, possono qualificarsi come una condotta censurabile del calciatore nei confronti della decisione arbitrale che si è manifestata attraverso proteste veementi ed irriguardose nei confronti del direttore di gara; ma, tuttavia, non essendo sfociata nella ancor più grave condotta violenta, giustifica una riduzione della sanzione a carico dello stesso. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore VENDITTI Alessio al 15/04/2016.
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