COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RACING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENTO GIUSEPPE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 42 DEL 25/02/2016 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – RACING CLUB del 20/02/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°292 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RACING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CENTO GIUSEPPE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 42 DEL 25/02/2016 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – RACING CLUB del 20/02/2016 – Campionato Juniores Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 283 dell’11/03/2016 Le argomentazioni a sostegno del reclamo della Società RACING CLUB circa le provocazioni che avrebbe subito il calciatore CENTO Giuseppe, tali da giustificare in parte gli episodi di violenza (pugni al viso ad un avversario) di cui lo stesso si è reso responsabile non trovano alcun riscontro negli atti ufficiale, fonte primaria di prova ai sensi dell’art.35 del C.G.S.. Infatti, dal referto arbitrale si rileva che il CENTO ha colpito con pugni al viso un avversario e, dopo la conseguente espulsione, anche altri avversari, venendo poi allontanato da un dirigente. Alla luce di quanto sopra, le doglianze della reclamante appaiono prive di consistenza e la sanzione adeguata; per tali motivi questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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