COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 43 DEL 28/01/2016 (Gara: PRO CALCIO SORA – PRO CALCIO CAIRA del 03/01/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 293 del 18/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 43 DEL 28/01/2016 (Gara: PRO CALCIO SORA – PRO CALCIO CAIRA del 03/01/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 293 del 18/03/2016 Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo della società PRO CALCIO CAIRA che eccepiva la posizione irregolare dei calciatori CAPUTO Ciro nato il 18-10-2002 e SPALVIERI Mattia nato il 19-6-2002. La reclamante sosteneva che i calciatori in questione al momento della disputa della gara non avevano ancora contratto regolare tesseramento con la società PRO CALCIO SORA. A sostegno di tale affermazione deduceva che in data 7-1-2016 aveva effettuato sul portale della LND una simulazione di tesseramento che era stata consentita dal sistema, segno evidente che i calciatori a quella data risultavano ancora liberi. Il Giudice respingeva il reclamo in quanto, dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, alla data della gara risultavamo regolarmente tesserati con la società PRO CALCIO SORA. Reitera in appello le stesse doglianze la società PRO CALCIO CAIRA, sostenendo che l’assunto del Giudice Sportivo è smentito dai fatti in quanto, come dimostrato da simulazioni allegate, quando il calciatore risulta già tesserato il sistema non consente di andare avanti con il tesseramento, rilevando con messaggio di errore la posizione di “non libero”. Quindi alla data del 7-1-2016 i calciatori erano ancora liberi e non tesserati con la società PRO CALCIO SORA. Il reclamo è totalmente infondato. La società ha fatto un uso improprio del servizio fornito dalla Lega Nazionale Dilettanti per procedere al nuovo tesseramento di calciatori, distorcendone la funzione a sistema di controllo della regolarità del tesseramento dei calciatori delle squadre antagoniste. Ovviamente come sempre accade quando si utilizza impropriamente un sistema informatico si giunge a risultati non attendibili e che inducono in errore l’utilizzatore. Come è noto il tesseramento dei calciatori in ambito dilettanti e del settore giovanile e scolastico decorre dal momento dell’invio o del deposito della relativa documentazione di tesseramento da parte della società. Tra tale data e quella di inserimento nel sistema informatico decorrono giorni ed a volte settimane, essendo l’inserimento condizionato sia dai tempi di arrivo della documentazione, che spesso viaggia per posta con tempi non prevedibili, sia dai tempi di lavorazione, che variano a secondo del periodo di maggiore o minore richiesta di nuovi tesseramenti. Di tal ché è evidente che tra la data di decorrenza del tesseramento e la data di materiale inserimento nel sistema possono passare anche periodi di tempo relativamente lunghi. Il sistema di tesseramento fornito dal portale, ovviamente, consente il tesseramento di calciatori che risultino non tesserati nel sistema ma non è affatto detto che, prima della consultazione, quei calciatori non abbiano già contratto un valido tesseramento e la relativa documentazione non sia ancora pervenuta e, quindi, non sia stata registrata, ovvero se pervenuta sia ancora in attesa di essere lavorata. Ecco quindi spiegata l’incongruenza rilevata dalla società che porta però alla conclusione evidente che quando è stato effettuata la simulazione di tesseramento il tesseramento non era stato ancora inserito ma era già stato regolarmente depositato o spedito. Nella specie, i tesseramenti erano stati regolarmente depositati sin dal 18-12-2015 presso la Delegazione Provinciale di Frosinone, Tutto ciò premesso la Corte di Appello Federale Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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