COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED LATINA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 42 DEL 25/02/2016 (Gara: UNITED LATINA FUTSAL – ATLETICO SPERLONGA del 20/02/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 293 del 18/03/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°303 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED LATINA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 75,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 42 DEL 25/02/2016 (Gara: UNITED LATINA FUTSAL – ATLETICO SPERLONGA del 20/02/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 293 del 18/03/2016 La Società UNITED LATINA FUTSAL nel reclamo a margine contesta le decisioni di prima istanza relative alla penalizzazione di 3 punti in classifica e all’ammenda a proprio carico assumendo che non si sarebbe verificata alcuna invasione di campo da parte di propri sostenitori. Per avvalorare tale deduzione, la ricorrente pone in evidenza la regolarità della gara, omologata dal primo giudice in base all’assenza di elementi contrari. La società chiede quindi la revoca delle citate sanzioni, in particolar modo della penalità di tre punti, ritenendole oltremodo eccessive e soprattutto in netto contrasto con il reale andamento dell’incontro. Sono stati letti gli atti ufficiali, dai quali emerge chiaramente che, in occasione di una zuffa tra due calciatori avversari, due sostenitori della società ricorrente entravano sul terreno di gioco, minacciavano e spintonavano giocatori della squadra avversaria. Escluso tale episodio, la gara si è svolta e conclusa con regolarità. Da quanto descritto non si intravedono comunque elementi di una gravità tale da comminare una sanzione così severa come la penalizzazione di punti in classifica, essendo l’episodio di cui sopra circoscritto a due persone e non reiterato nel corso dell’incontro, peraltro omologato. Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenendo inappropriata l’applicazione della penalizzazione di punti, ma opportuno l’aumento dell’entità dell’ammenda adeguandola al comportamento dei sostenitori locali DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica e rideterminando l’ammenda a carico della società in € 300,00.
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