COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°305 del 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PEZA ANDJ PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S., DEL SIG. NALLO RAFFAELED, DEL SIG. CICCARELLI ANTONIO. DEL SIG. MORGERA LUIGI, DEL SIG. NALLO GIUSEPPE E DEL SIG. DIOFEBBO ENNIO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.61 DELLE NOIF E 10 COMMI 4 E 6 DEL C.G.S., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD CRISTIAN NALLO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°305 del 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PEZA ANDJ PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMI 2 E 4 DEL C.G.S., DEL SIG. NALLO RAFFAELED, DEL SIG. CICCARELLI ANTONIO. DEL SIG. MORGERA LUIGI, DEL SIG. NALLO GIUSEPPE E DEL SIG. DIOFEBBO ENNIO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.61 DELLE NOIF E 10 COMMI 4 E 6 DEL C.G.S., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ ASD CRISTIAN NALLO, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Delegazione Provinciale della FIGC di Latina ha trasmesso alla Procura Federale gli atti relativi all’impiego ripetuto di calciatori non regolarmente tesserati, tra cui il calciatore PEZA Andj (31/07/2001) della società ASD CRISTIAN NALLO, militante nel campionato Giovanissimi Provinciali di Latina, girone C stagione sportiva 2014/2015. La Procura Federale ha accertato che in 22 gare l’ASD CRISTIAN NALLO ha impiegato il calciatore PEZA Andj nelle partite valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali in posizione irregolare poiché privo del necessario titolo, specificatamente nelle gare contro il Penitro, Mondo Calcio Formia, Città di Minturno Marina, Vigor Gaeta, AV Scauri, Santi Cosma e Damiano, Fondi Calcio, Real Castelforte, Itri, Atletico Fondi, Formia 1905, e nel girone di ritorno contro il Penitro, Mondo Calcio Formia, Città di Minturno Marina, Vigor Gaeta, AV Scauri, Santi Cosma e Damiano, Fondi Calcio, Real Castelforte, Itri, Atletico Fondi, Formia 1905. Ha altresì accertato la Procura Federale, che i sotto elencati dirigenti hanno sottoscritto le distinte di gara, attestando la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori partecipanti agli incontri: il sig. NALLO Raffaele per 14 gare, il sig. CICCARELLI Antonio per 1 gara, il sig. MORGERA Luigi per 3 gare, il sig. NALLO Giuseppe per 1 gara, il sig. DIOFEBBO Ennio per 3 gare. A questo punto la Procura ha ritenuto che per i comportamenti del calciatore PEZA Andj, e dei suddetti dirigenti, posti in essere in violazione delle normative federali, i soggetti in questione debbano essere deferiti a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società CRISTIAN NALLO per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art 4 comma 2 del CGS. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 17 marzo 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. Non sono pervenute altresì memorie difensive al riguardo. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo 6 mesi di squalifica per il calciatore PEZA Andj e per il dirigente NALLO Raffaele 6 mesi di inibizione; per i dirigenti MORGERA Luigi e DIOFEBBO Ennio 3 mesi di inibizione; per i dirigenti CICCARELLI Antonio e NALLO Giuseppe 2 mesi di inibizione. Per la Società ASD CRISTIAN NALLO, in applicazione dell’art.4 comma 2 del C.G.S. responsabilità oggettiva, 2.000 Euro di ammenda e 15 punti di penalizzazione in classifica. Questo Tribunale Federale Territoriale, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere dai deferiti nelle circostanze indicate in premessa, non può che concordare con la richiesta avanzata dalla Procura Federale, in merito alla sanzione di squalifica per il calciatore PEZA Andj ed alle richieste proposte nei confronti dei dirigenti responsabili delle violazioni loro ascritte, mentre non possono essere prese in considerazione le ulteriori richieste dell’ammenda e dei punti di penalizzazione in quanto la società ASC CRISTIAN NALLO è oramai inattiva. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, comminando al calciatore PEZA Andj la squalifica di 6 mesi ed al dirigente NALLO Raffaele 6 mesi di inibizione; ai dirigenti MORGERA Luigi e DIOFEBBO Ennio 3 mesi di inibizione; ai dirigenti CICCARELLI Antonio e NALLO Giuseppe 2 mesi di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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