COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°305 del 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE AOKI TAKAHIRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMI 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40 COMMA 6 DELLE NOIF. L’ufficio Tesseramenti della FIGC ha revocato in data 16/11/2015 il tesseramento del calciatore AOKI Takahiro (nato il 14/03/1993) per la società ASD PROCALCIO FERENTINO.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°305 del 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE AOKI TAKAHIRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMI 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40 COMMA 6 DELLE NOIF. L’ufficio Tesseramenti della FIGC ha revocato in data 16/11/2015 il tesseramento del calciatore AOKI Takahiro (nato il 14/03/1993) per la società ASD PROCALCIO FERENTINO. Il predetto calciatore, in occasione del tesseramento, allegava dichiarazione in cui affermava di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a federazioni estere. La Federazione Giapponese Calcio con fax del 12/11/2015 comunicava, al contrario, che il calciatore AOKI TaKahiro risultava registrato come giocatore amatoriale presso la Federazione Giapponese dal 1 aprile 2001 fino al 31 marzo 2015. Ritenuto pertanto che la richiesta di tesseramento anzidetta, basata su dichiarazione mendace, abbia comportato le violazioni delle normative indicate in oggetto, il calciatore in questione viene deferito al Tribunale Federale Territoriale del CR Lazio. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 24 marzo 2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Francesco Bevivino ed è presente il deferito AOKI Takahiro. La Procura Federale insiste nell’atto di deferimento chiedendo per il calciatore AOKI Takahiro la sanzione di 3 mesi per aver rilasciato dichiarazione mendace in quanto lo stesso risultava essere stato tesserato in Giappone. Il deferito, accompagnato dal dirigente della soc. PROCALCIO FERENTINO sig. SAVELLONI, il quale dichiarava che il calciatore non conoscendo bene l’italiano probabilmente non aveva ben capito quanto gli era stato chiesto. A questo punto il Presidente del Tribunale Federale chiedeva al calciatore se avesse mai giocato in Giappone; la risposta è stata affermativa. Chiarisce la Procura che in questo momento il deferito non risulta tesserato per alcuna società in quanto il tesseramento è stato precedentemente dichiarato nullo dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C.. Questo Tribunale Federale Territoriale, alla luce di tutte le motivazioni suesposte, ritiene che la proposta di sanzione avanzata dalla Procura debba ritenersi congrua, tenuto conto degli abituali addebiti per casi del genere. Detto tutto ciò, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile della violazione a lui ascritta, infliggendo al calciatore AOKI Takahiro la squalifica per 3 mesi. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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