COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 31/cs – Ricorso della società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio avverso la squalifica del calciatore Simone Romeo per cinque giornate – Gara Don Bosco Spezia Calcio – Cadimare Calcio del 6.03.2016 Campionato di Prima Categoria. C.U. n. 52 del 10.03.2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 24/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 31/cs - Ricorso della società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio avverso la squalifica del calciatore Simone Romeo per cinque giornate – Gara Don Bosco Spezia Calcio – Cadimare Calcio del 6.03.2016 Campionato di Prima Categoria. C.U. n. 52 del 10.03.2016. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che dopo aver fischiato al 40’ del secondo tempo la fine anticipata della gara, sugli spalti si era accesa, tra le opposte tifoserie, una rissa; nell’occasione, alcuni giocatori della società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, toltasi tutti la maglia tranne il numero 14 Simone Romeo, avevano scavalcato la recinzione. Dal che il provvedimento della squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitto al solo Romeo. Contro tale sanzione è insorta la società U.S.D. Don Bosco Spezia con rituale ricorso nel quale ritiene illegittima e comunque eccessiva la squalifica del calciatore, e ne spiega le ragioni con un lungo excursus sullo svolgimento della gara e sugli episodi che l’hanno caratterizzata. Ritiene la Corte che l’istanza debba essere accolta senza necessità di ricorrere alla convocazione dell’arbitro in giudizio (come richiesto dalla ricorrente) essendo sufficiente, per la corretta valutazione dei fatti, l’attenta lettura degli atti. Nella prima pagina del rapporto, alla voce “comportamento del pubblico” è riferito dell’identificazione del solo Simone Romeo tra i calciatori della società Don Bosco che avevano scavalcato la recinzione per raggiungere gli spalti in occasione della rissa ivi scoppiata, ma nulla è precisato sul seguito; anche nel successivo supplemento l’arbitro ha ritenuto ripetere quanto già più sopra riportato senza altro aggiungere in modo specifico sull’unico calciatore identificato tra quelli che avevano scavalcato la recinzione. Concludendo, l’infrazione va sanzionata in base a quanto è riferito negli atti, cioè all’aver il Romeo indebitamente scavalcato la recinzione, illecito punibile con una squalifica di minor durata. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Simone Romeo, contenendola a quanto già scontato al momento della pubblicazione della presente decisione. La tassa, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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