COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di: 1. GIOVINETTI Gianluca, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 e dell’Art. 22, commi 3 e 6 del CGS per aver partecipato, nelle file della ASD ORCEANA CALCIO, alle seguenti tre gare del campionato di eccellenza, nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione e quindi in posizione irregolare: DARFO BOARIO / ASD ORCEANA CALCIO del 6.9.2015, ASD ORCEANA CALCIO / AURORA TRAVAGLIATO del 13.9.2015 e CASTELLANA CASTELGOFFREDO / ASD ORCEANA CALCIO del 20.9.2015. 2. GRAZIOLI Danilo, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 e dell’Art. 22, commi 3 e 6 del CGS con riferimento all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto le distinte delle tre gare sopra indicate nelle quali era inserito il calciatore GIOVINETTI Gianluca in posizione irregolare; 3. ASD ORCEANA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di: 1. GIOVINETTI Gianluca, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 e dell'Art. 22, commi 3 e 6 del CGS per aver partecipato, nelle file della ASD ORCEANA CALCIO, alle seguenti tre gare del campionato di eccellenza, nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione e quindi in posizione irregolare: DARFO BOARIO / ASD ORCEANA CALCIO del 6.9.2015, ASD ORCEANA CALCIO / AURORA TRAVAGLIATO del 13.9.2015 e CASTELLANA CASTELGOFFREDO / ASD ORCEANA CALCIO del 20.9.2015. 2. GRAZIOLI Danilo, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 e dell'Art. 22, commi 3 e 6 del CGS con riferimento all’Art. 61, comma 5 NOIF, per avere sottoscritto le distinte delle tre gare sopra indicate nelle quali era inserito il calciatore GIOVINETTI Gianluca in posizione irregolare; 3. ASD ORCEANA CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore GIOVINETTI Gianluca due giornate di squalifica; - a carico di GRAZIOLI Danilo, 60 giorni di inibizione; - a carico della società ASD ORCEANA CALCIO € 700,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Eccellenza gir. C) stagione sportiva 2015/2016; OSSERVA Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente. Infatti, il calciatore GIOVINETTI è stato impiegato nelle tre gare sopra indicate nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione comminata nella gara del 10.5.2015 (ORSA TRISMOKA / ASD ORCEANA CALCIO) e non scontata. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini richiesti dalla procura federale. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore GIOVINETTI Gianluca due giornate di squalifica; - a GRAZIOLI Danilo, 60 giorni di inibizione - alla società ASD ORCEANA CALCIO € 700,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Eccellenza gir. C) stagione sportiva 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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