COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di: 1. FACOETTI Diego, Presidente della ASD USO ZANICA per rispondere della violazione dell’art 1 bis comma 1 in relazione all’art. 43, comma 5 NOIF per non avere inviato tempestivamente agli organi della FIGC il certificato medico attestante l’inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore, CARMINATI Stefano; 2. ASD U.S.O. ZANICA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 1.3.2016 a carico di: 1. FACOETTI Diego, Presidente della ASD USO ZANICA per rispondere della violazione dell'art 1 bis comma 1 in relazione all'art. 43, comma 5 NOIF per non avere inviato tempestivamente agli organi della FIGC il certificato medico attestante l'inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore, CARMINATI Stefano; 2. ASD U.S.O. ZANICA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art 4 comma 1 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che sono comparsi i deferiti, ammettendo l'errore commesso nel mancato invio della certificazione medica, in seguito a cambiamento di gestione amministrativa nella società e di non aver mai impiegato il calciatore; - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico di FACOETTI Diego, due mesi di inibizione - a carico della società ASD USO ZANICA € 200,00 di ammenda; OSSERVA Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente e ammesso dai deferiti. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini richiesti dalla procura federale trattandosi di errore amministrativo commesso in buona fede. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - a FACOETTI Diego, due mesi di inibizione - alla società ASD USO ZANICA € 200,00 di ammenda Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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