COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società CASAZZA CALCIO Camp. Promozione Gir. C Gara del 06.03.2016 tra Casazza Calcio / Albinogandino C.U. n. 49 del CRL datato 10.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società CASAZZA CALCIO Camp. Promozione Gir. C Gara del 06.03.2016 tra Casazza Calcio / Albinogandino C.U. n. 49 del CRL datato 10.03.2016. La Società CASAZZA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il giocatore QUARANTINI Edoardo per cinque gare, per aver rivolto ripetutamente frasi ingiuriose e gesti minacciosi, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : letti ed analizzati i documenti acquisiti, visto il rapporto arbitrale che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, risulta comprovato che il calciatore QUARANTINI abbia effettivamente rivolto nei confronti dell'arbitro non solo frasi ingiuriose ed irriguardose in modo reiterato, ma assumeva anche toni e gesti minacciosi. Tali condotte, sebbene da censurare, non configurando alcuna condotta violenta, per tale motivo, si ritiene di attenuare la sanzione disposta dal GS. Tanto premesso RIDUCE la squalifica al calciatore QUARANTINI Edoardo a 4 gare effettive e dispone l'accredito della tassa.
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