COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ASD VERCELLESE 1926 Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 28.02.2016 tra Travaglia / ASD Vercellese 1926 C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 10.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della società ASD VERCELLESE 1926 Camp. 2° Categoria Gir. S Gara del 28.02.2016 tra Travaglia / ASD Vercellese 1926 C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 10.03.2016. La Società ASD VERCELLESE 1926 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla reclamante la perdita della partita per 0 – 3 per aver fatto giocare un calciatore in posizione irregolare, in quanto espulso in occasione della gara disputata contro la VISCONTINI in data 24.02.2016, lamentando come invero tale provvedimento non sembrerebbe esser mai stato comminato. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : il reclamo risulta del tutto generico, non circostanziato e privo della determinazione finale delle conclusioni. Letti ed analizzati comunque i documenti acquisiti, visto il rapporto arbitrale relativo alla stessa gara del 24.02.2016, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, risulta pacifico e comprovato che il giocatore Gianluca GHIOTTO, sia stato effettivamente espulso al minuto 33 del primo tempo per somma di ammonizioni. L'espulsione del GHIOTTO risultà altresì dal modulo indicante i giocatori ammoniti / espulsi / sostituiti relativi alla medesima gara la cui copia veniva consegnata direttamente dall'arbitro a mani della reclamante. Per tali ragioni, stante la genericià del ricorso e l'assenza di fondati elementi a sostegno dei motivi di reclamo, la decisione del Giudice Sportivo appare corretta e deve essere confermata. Tanto premesso RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa del reclamo.
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