COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. STAR TEAM AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL 100 TORRI/STAR TEAM DEL 26.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 70 del 2.3.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 18/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. STAR TEAM AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FUTSAL 100 TORRI/STAR TEAM DEL 26.2.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 70 del 2.3.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore VILLANI Matteo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive “Per condotta violenta, di particolare intensità, nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Star Team chiedendo, anche avanti questa Corte, la riduzione della squalifica applicata al proprio calciatore in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a rincorrere l’avversario e, nel tentativo di recuperare il pallone, effettuava una scivolata nella quale non riusciva a prendere il pallone e involontariamente lo colpiva allo stinco, certamente falloso ma senza le conseguenze lamentate. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltata la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il calciatore Villani Matteo responsabile della violazione di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e che lo stesso debba essere punito con la sanzione ivi prevista nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Star Team e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore VILLANI Matteo a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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