COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 154/A A.S.D. CITTA’ DI PETRALIA SOPRANA (PA) Avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Riccardo Lo Dico – Campionato 1° Categoria Girone “H” Gara Città di Gangi/Città di Petralia Soprana del 14/02/2016 – C.U. n.254 del 16/02/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 154/A A.S.D. CITTA’ DI PETRALIA SOPRANA (PA) Avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Riccardo Lo Dico - Campionato 1° Categoria Girone “H” Gara Città di Gangi/Città di Petralia Soprana del 14/02/2016 - C.U. n.254 del 16/02/2016. Con reclamo inviato a mezzo raccomandata “1” del 29/02/2016 l’A.S.D. Città di Petralia Soprana impugna la decisione in epigrafe riportata, sostenendo che il gesto posto in essere dal proprio calciatore aveva solo lo scopo di attrarre l’attenzione del direttore di gara che non si era accorto che un suo compagno era rimasto tramortito a terra a seguito di un fortuito scontro di giuoco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame in questione è inammissibile per essere stato proposto oltre i termini di cui all’art. 46 comma 4 del C.G.S. atteso che la sanzione in questione è stata pubblicata sul C.U. n. 254 del 16/02/2016 mentre i motivi risultano inviati solo in data 29/02/2016 e cioè ben oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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