COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 165/A A.S.D. SANTA DOMENICA VITTORIA (CT) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Francesco Conti Taguali. Campionato 3^ categoria girone “A” – Gara Forense Catania / Santa Domenica Vittoria del 05/03/2016. C.U. n. 40CT del 10/03/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 165/A A.S.D. SANTA DOMENICA VITTORIA (CT) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Francesco Conti Taguali. Campionato 3^ categoria girone “A” – Gara Forense Catania / Santa Domenica Vittoria del 05/03/2016. C.U. n. 40CT del 10/03/2016 Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Santa Domenica Vittoria, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore sig. Francesco Conti Taguali “non ha esercitato alcun contatto fisico con il direttore di gara, ma ha tenuto un comportamento sussumibile nell’alveo del mero comportamento irriguardoso (è stato espulso per doppia ammonizione)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, il direttore di gara riferisce che al 30’ del 2° tempo, dopo l’espulsione, il sig. Conti Taguali “si avvicinava con fare minaccioso e facendo il gesto con il pugno chiuso, come a volermi colpire. Allontanato dai suoi compagni inveiva contro di me con parole offensive nei miei confronti”. Questa Corte, avuto riguardo all’atteggiamento tenuto dal calciatore in questione, già raggiunto da provvedimento di espulsione per doppia ammonizione e perciò di per sé già sanzionabile con la squalifica per una giornata di gara, rileva per il resto che trattasi di condotta riconducibile al disposto di cui al comma 4 lettera a) dell’art. 19 del C.G.S., tuttavia con l’aggravante dovuta al fare minaccioso espresso in quell’unico contesto, senza che si siano verificate conseguenze di alcun genere, grazie al fattivo intervento dei compagni di squadra. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone respingersi l’appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
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