COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 167/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Danilo Ulma. Campionato Eccellenza girone “B” – Gara Sport Club Palazzolo / Città di Rosolini del 05/03/2016. C.U. n. 285 del 09/03/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27 DEL 22 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 167/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Danilo Ulma. Campionato Eccellenza girone “B” – Gara Sport Club Palazzolo / Città di Rosolini del 05/03/2016. C.U. n. 285 del 09/03/2016 Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S.D. Città di Rosolini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore sig. Danilo Ulma si è espresso in termini non adeguati verso un assistente arbitrale “a seguito del nervosismo accumulato per la partita…”, convintosi di avere subìto delle ingiustizie. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito, può osservarsi che il fatto in questione è stato rilevato dall’assistente arbitrale n° 1 e poi riportato in atti da questi e dal direttore di gara, che riferiscono dell’espulsione del sig. Danilo Ulma reo di essersi rivolto in termini offensivi e minacciosi nei confronti del predetto assistente. Tuttavia questa Corte, avuto riguardo alle espressioni pronunciate dal calciatore all’assistente, accompagnate da un insulto, ritiene in parte fondato il proposto appello, dovendosi riconsiderare la sanzione irrogata principalmente alla stregua di quanto disposto dal comma 4 lettera a) dell’art. 19 del C.G.S., pur con l’aggravante dovuta alla larvata minaccia espressa in quell’unico contesto, senza che tuttavia si siano verificate conseguenze di alcun genere, tanto all’atto dell’inevitabile espulsione che successivamente. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone contenersi in tre gare la sanzione a carico del calciatore sig. Danilo Ulma, senza addebito della tassa reclamo, non versata.
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