COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO GALLO COLBORDOLO/HELVIA RECINA 1975 DEL 6.3.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 139 del 9.3.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATLETICO GALLO COLBORDOLO/HELVIA RECINA 1975 DEL 6.3.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 139 del 9.3.2016) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente DE GAETANO Vincenzo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 settembre 2016 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dei calciatori della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti di tesserati della squadra ospite, ma si sarebbe limitato a dare una spinta a due mani al calciatore della panchina della squadra avversaria che si era impossessato di un pallone, nell’intento di riprenderlo, facendolo così cadere a terra, ma senza alcun danno, posto che lo stesso subito si rialzò; solo successivamente, su invito dei propri dirigenti e compagni di squadra, tornò a terra; a quel punto, quattro componenti della panchina ospite si avventarono contro lo stesso dirigente, il quale, per difendersi, respinse uno di loro con la mano protesa e non, come contestatogli, con un pugno. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto dirigente, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo e, per l’effetto, riduce l’inibizione applicata al dirigente DE GAETANO Vincenzo al 30 giugno 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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