COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 Del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2.1. A.S.D. FRENTANIA – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 45 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FRENTANA LARINO – FRENTANIA DEL 7.03.2016 – CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE CB – 8^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 Del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2.1. A.S.D. FRENTANIA - AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 45 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FRENTANA LARINO – FRENTANIA DEL 7.03.2016 – CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE CB – 8^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente chiede la riduzione delle squalifiche inflitte dal G.S. Provinciale di Campobasso ai calciatori Castelnuovo Ciro, Carafa Domenico e Maccione Giuseppe Pio e l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Tarantino Luigi. Per i primi tre rappresenta che il G.S. non ha tenuto nel giusto conto il fatto che i calciatori sono intervenuti per evitare conseguenze fisiche al proprio compagno che veniva preso a calci da un avversario mentre era a terra, sanzionando costui con la stessa squalifica per quattro giornate; per quanto riguarda il quarto calciatore, Tarantino Luigi, sostiene che lo stesso non ha partecipato alla presunta rissa e che è stato erroneamente indicato dall’arbitro tra coloro che hanno dato luogo ai fatti riportati nel supplemento di referto. Tale ultima richiesta non può essere accolta in quanto, per costante giurisprudenza in materia, il semplice negare un fatto riportato in modo chiaro e preciso in un referto arbitrale non può portare a valutazioni diverse da quelle risultanti dagli atti. Pertanto la valutazione sul comportamento dei calciatori sopra nominati va fatta per tutti a quattro in base alle risultanze dal referto e del suo supplemento. Preliminarmente va fatto notare che il calciatore Corbo Angelo della Frentana Larino non è stato sanzionato con quattro giornate di squalifica, come riportato in ricorso, ma con una squalifica a tempo fino al 30 aprile 2016, squalifica che, a prescindere dalle effettive giornate di calendario ricadenti nel periodo, è sanzione più grave di quella a giornate in quanto vieta al calciatore stesso di poter svolgere attività per tutto il periodo di squalifica. In merito alla quantificazione delle squalifiche inflitte ai calciatori va rilevato che quanto sostenuto dalla società ricorrente, in particolare sulla ricostruzione degli eventi, trova riscontro nel supplemento di rapporto a firma dell’arbitro che individua nel suddetto Cocco Angelo della Frentana Larino colui che ha dato inizio alla “rissa” con il suo comportamento antisportivo e violento verso un avversario, peraltro rimasto a terra dopo aver subito un fallo proprio dallo stesso Cocco. Vanno rilevate, inoltre, la genericità delle annotazioni riportate dal direttore di gara in merito al comportamento tenuto dai singoli calciatori e la assenza di elementi di qualsiasi genere che possano dare modo a questa Corte Sportiva di poter valutare la violenza e gli effetti dei comportamenti. Quanto sopra porta a ritenere applicabile ai calciatori sopra nominati una sanzione ridotta, pur tenendola in limiti afflittivi, considerati la situazione ed i fatti che hanno dato luogo agli eventi indicati dall’arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica dei calciatori Castelnuovo Ciro, Carafa Domenico, Maccione Giuseppe Pio e Tarantino Luigi a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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