COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 22/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. C. VIRTUS VERBANIA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo contenute nel C.U. n° 55 del 4/03/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara VIRTUS VERBANIA – CHARVENSOD disputata il 2/03/16 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 22/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. C. VIRTUS VERBANIA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo contenute nel C.U. n° 55 del 4/03/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara VIRTUS VERBANIA – CHARVENSOD disputata il 2/03/16 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A Con il tempestivo reclamo in oggetto, spedito a mezzo e-mail in data 09/03/16, la A.S.D. C. VIRTUS VERBANIA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 55 del 4/03/16 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, lamentando l’eccessiva durata della squalifica per tre gare inflitta al proprio giocatore CONSTANTIN Ionut Emilian, chiedendone la riduzione. Nel puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 43° minuto del secondo tempo della partita VIRTUS VERBANIA – CHARVENSOD, disputata il 2/03/16 nell’ambito del Girone A del Campionato di Eccellenza, provvedeva ad espellere il calciatore CONSTANTIN Ionut Emilian perché, dopo aver subito un fallo, colpiva con una manata al volto l’avversario senza procurargli alcun danno. La Società reclamante non nega l’accaduto, ma attribuisce il gesto descritto dall’arbitro alla concitazione della fase di gioco in cui entrambi i giocatori erano venuti a contatto, avanzando, altresì, formale richiesta di audizione. All’udienza del 18/03/16, benché ritualmente citata, la società reclamante non compariva, avendo in precedenza inviato una comunicazione con la quale, scusandosi per l’inconveniente, preannunciava la propria assenza per sopraggiunti impegni di lavoro del presidente e del direttore sportivo. Autorizzava, comunque, questo Organo Giudicante a voler provvedere a decidere malgrado la loro assenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, considerato che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono essere completamente recepite; ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare parziale accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, in considerazione del fatto che il gesto in questione deve essere interpretato come reazione ad un fallo di gioco che non ha causato all’avversario alcuna conseguenza di natura fisica. DELIBERA di ridurre a DUE giornate la squalifica inflitta al calciatore CONSTANTIN Ionut Emilian, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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