COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 22/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD CALCIO SETTIMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 55 del 4.3.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CALCIO SETTIMO – TORTONA del 2.3.2016 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 22/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD CALCIO SETTIMO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 55 del 4.3.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in riferimento alla gara CALCIO SETTIMO – TORTONA del 2.3.2016 valida per il Campionato di Eccellenza – Girone B Il reclamo con cui la società CALCIO SETTIMO ricorre avverso il provvedimento con il quale il G.S. Infliggeva al giocatore PADOAN Andrea la squalifica per tre gare, merita parziale accoglimento. Infatti, pur non essendo in discussione il contenuto del rapporto arbitrale e la correttezza del provvedimento del G.S., si ritiene di ricondurre il fatto contestato alla foga del momento di gioco piuttosto che ad una deliberata condotta violenta e, pertanto, anche in considerazione del tenore del reclamo che non tenta in alcun modo di mettere in discussione il fatto storico, ma si limita a suggerirne una lettura in termini di minore gravità, si ritiene di ridurre la sanzione inflitta. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello riduce a due gare la squalifica inflitta al giocatore PADOAN Andrea Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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