COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD JUNIOR BIELLESE LIBERTAS avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 55 del 04.03.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Junior Biellese Libertas – Omegna disputata in data 04.03.2016, Campionato Eccellenza Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD JUNIOR BIELLESE LIBERTAS avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 55 del 04.03.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Junior Biellese Libertas – Omegna disputata in data 04.03.2016, Campionato Eccellenza Girone A Con ricorso inviato in data 11.03.2016, la società Junior Biellese Libertas si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Bottone Davide con la squalifica per tre giornate per avere colpito con un pugno alla nuca un avversario. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente lamenta come il Bottone si sia limitato a reagire nei confronti di un giocatore avversario che poco prima, nel corso di un’azione di gioco, lo aveva colpito. Si sarebbe pertanto trattato di una mera reazione, priva dei caratteri della violenza. Circostanza che consentirebbe un contenimento della sanzione. La Corte pone in evidenza come l’assistente del direttore di gara abbia segnalato la sola condotta violenta del Bottone. Anche ad accedere alla prospettazione difensiva (gesto di reazione) è peraltro evidente come il Bottone vada comunque sanzionato per un gesto che – lo si ripete ed evidenzia – non doveva porre in essere. E che la stessa società di appartenenza stigmatizza e nei fatti censura. La complessiva condotta e le modeste conseguenze del gesto consentono peraltro di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto posto in essere dal calciatore. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo RIDUCE A due giornate la squalifica comminata al giocatore BOTTONE Davide. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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