COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo della A.S.D. DUFOUR VARALLO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 54 del 03.03.2016, con i quali veniva comminata, rispettivamente, la squalifica fino al 30.11.2016 al massaggiatore Travaglia Eustacchio, la squalifica per otto gare al giocatore Salina Stefano, la squalifica per quattro gare al giocatore Caviglia Alessandro e l’ammenda di € 200,00 alla società (gara Dufour Varallo/Sanmartinese del 29.2.2016, valida per il campionato di Prima categoria girone B)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo della A.S.D. DUFOUR VARALLO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 54 del 03.03.2016, con i quali veniva comminata, rispettivamente, la squalifica fino al 30.11.2016 al massaggiatore Travaglia Eustacchio, la squalifica per otto gare al giocatore Salina Stefano, la squalifica per quattro gare al giocatore Caviglia Alessandro e l’ammenda di € 200,00 alla società (gara Dufour Varallo/Sanmartinese del 29.2.2016, valida per il campionato di Prima categoria girone B) Con il ricorso in oggetto, la società Dufour Varallo richiede una riduzione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo, adducendo una minore gravità del comportamento dei tesserati sanzionati rispetto a quanto risultante dal rapporto arbitrale. Afferma la società ricorrente che il sig. Travaglia si sarebbe limitato ad insultare il direttore di gara senza attingerlo con uno sputo al polpaccio, che il sig. Salina avrebbe soltanto appoggiato la propria fronte su quella dell’arbitro - che a suo dire avrebbe convalidato un gol della squadra avversaria in netto fuorigioco - con gesto di sfida e senza colpirlo, che le ingiurie profferite dal sig. Caviglia sarebbero state rivolte ai compagni che avevano permesso agli avversari di segnare la rete del pareggio e che il medesimo, intenzionato a chiedere spiegazioni, sarebbe stato trattenuto dai compagni di squadra ed invitato a lasciare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione, senza poi affrontare il direttore di gara all’interno degli spogliatoi; per quanto riguarda la richiesta di riduzione dell’ammenda, afferma la ricorrente che il dirigente non in distinta che aveva bussato vigorosamente alla porta dello spogliatoio del direttore di gara era l’unico presente ai fatti e non squalificato che avrebbe potuto conferire come da sua richiesta e che all’uscita era presente soltanto un tifoso, prontamente allontanato. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco il censurabile comportamento dei tesserati della società ricorrente, che giustifica pienamente l’entità delle sanzioni agli stessi comminate dal giudice sportivo, se si considera l’atteggiamento aggressivo, ingiurioso e minaccioso tenuto nei confronti del direttore di gara dai giocatori Salina Stefano e Caviglia Alessandro e dal massaggiatore Travaglia Eustacchio, reo quest’ultimo anche di averlo attinto al polpaccio con uno sputo. Per quanto riguarda invece l’entità dell’ammenda comminata alla società ricorrente, si ritiene equo disporne una lieve riduzione, in considerazione del comportamento collaborativo, confermato anche nel rapporto arbitrale, tenuto da un dirigente della Dufour Varallo, il quale al termine dell’incontro si sarebbe attivato per allontanare i tifosi, consentendo all’arbitro di allontanarsi con la propria autovettura. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo RIDUCE Ad € 150,00 l’ammenda comminata alla A.S.D. Dufour Varallo, confermando il resto. Dispone la restituzione alla reclamante della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it