COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società A.S.D. CREVOLESE, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 26.1.2016 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale la società A.S.D. CREVOLESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 3 C.G.S. in riferimento al C.U. n.1 F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico addebitate al sig. CARNOVALE Giuseppe tesserato all’epoca dei fatti in qualità di allenatore e giudicato separatamente dalla competente Commissione Disciplinare propri rispettivi tesserati. Il procedimento trae origine da un esposto anonimo inviato alla Procura Federale in data 15.4.2015 da un sedicente genitore indignato in cui si asseriva che la società CREVOLESE “per il tramite dell’allenatore della squadra pulcini misti” partecipava a tornei organizzati in giro per l’Italia reclutando giovanissimi calciatori da diverse società della zona. In esito alle accurate indagini, in cui venivano interrogate le persone informate e veniva acquisita documentazione utile alla ricostruzione dell’accaduto, si accertava che, la partecipazione di giovani calciatori tesserati per varie società nella categoria “pulcini” quanto meno ad una amichevole a Venezia, era addebitabile ad un’iniziativa personale del sig. CARNOVALE tesserato all’epoca come allenatore per la CREVOLESE.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 25/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società A.S.D. CREVOLESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 26.1.2016 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale la società A.S.D. CREVOLESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 3 C.G.S. in riferimento al C.U. n.1 F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico addebitate al sig. CARNOVALE Giuseppe tesserato all'epoca dei fatti in qualità di allenatore e giudicato separatamente dalla competente Commissione Disciplinare propri rispettivi tesserati. Il procedimento trae origine da un esposto anonimo inviato alla Procura Federale in data 15.4.2015 da un sedicente genitore indignato in cui si asseriva che la società CREVOLESE “per il tramite dell'allenatore della squadra pulcini misti” partecipava a tornei organizzati in giro per l'Italia reclutando giovanissimi calciatori da diverse società della zona. In esito alle accurate indagini, in cui venivano interrogate le persone informate e veniva acquisita documentazione utile alla ricostruzione dell'accaduto, si accertava che, la partecipazione di giovani calciatori tesserati per varie società nella categoria “pulcini” quanto meno ad una amichevole a Venezia, era addebitabile ad un'iniziativa personale del sig. CARNOVALE tesserato all'epoca come allenatore per la CREVOLESE. Nella seduta del 29.1.2016, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Edoardo BIGGIO in qualità di Presidente della CREVOLESE. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si perfezionava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione dell'ammenda per € 750,00. Il Presidente della CREVOLESE, richiamando il contenuto della memoria difensiva già inoltrata al Tribunale Federale, ribadiva che tutta la dirigenza della società era completamente all'oscuro dei fatti non essendosi le amichevoli svolte in zona bensì a centinaia di chilometri di distanza. Lamentava inoltre che in conseguenza dei fatti la CREVOLESE era stata danneggiata posto che al termine della scorsa stagione sportiva il sig. CARNOVALE era stato tesserato come allenatore per altra società ed aveva indotto a tesserarsi per la medesima tutti quei giovani calciatori che, con il solo consenso dei genitori, aveva convinto a partecipare alle amichevoli fuori zona all'insaputa della dirigenza della CREVOLESE. MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce del chiaro disposto dell'art. 4 comma 2 C.G.S. deve essere affermata la responsabilità oggettiva della Società deferita in ragione delle compiutamente accertate condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato CARNOVALE Giuseppe. Tuttavia, valutati i modestissimi profili di responsabilità, le conseguenze dannose per la società CREVOLESE dei fatti addebitati al proprio ex-allenatore e l'entità della sanzione applicata al CARNOVALE dalla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico (mesi due di squalifica), questo Tribunale Federale ritiene equo contenere la sanzione in termini prossimi ai minimi ovverosia in € 100,00 di ammenda. P. Q. M. Il Tribunale Federale, dichiara la società A.S.D. CREVOLESE responsabile della violazione ascritta e, per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda per € 100,00 (cento/00).
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