COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/10/2015 nei confronti di Affatato Giuseppe amministratore unico della società U.S. Foggia SpA dal 11/5/2012 al 15/6/2012 nonché amministratore unico della società al quale era stata conferita in data 15/2/2012 specifica procura ad negotia di rappresentanza della società fino alla data del fallimento per la violazione dell’art.1 bis comma1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa e Perruggini Potito amministratore unico della società U.S. Foggia SpA dal 15/6/2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art.1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21 commi 2 e 3 delle NOIF nonché art.19 dello statuto della FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/10/2015 nei confronti di Affatato Giuseppe amministratore unico della società U.S. Foggia SpA dal 11/5/2012 al 15/6/2012 nonché amministratore unico della società al quale era stata conferita in data 15/2/2012 specifica procura ad negotia di rappresentanza della società fino alla data del fallimento per la violazione dell’art.1 bis comma1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.19 dello Statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa e Perruggini Potito amministratore unico della società U.S. Foggia SpA dal 15/6/2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art.1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21 commi 2 e 3 delle NOIF nonché art.19 dello statuto della FIGC per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa. FATTO A seguito di procedimento disciplinare (n.20 pf 14-15) avente ad oggetto: “Fallimento della società U.S. Foggia spa” (sent. Trib. Foggia n.71/74 del 17/7/2014) la Procura Federale accertava che la società innanzi indicata era stata amministrata fino all’11/5/2012 dal sig. Sergio Leoni; dall’11/5/2012 fino al 14/6/2016 dal sig. Giuseppe Affattato (nella qualità di Amministratore Unico e di procuratore “ad negotia” della U.S. Foggia spa (poi fallita); e da ultimo dal sig. Potito Perruggini quale Amministratore Unico dal 15/6/2012 fino alla data del 17/7/2014, data del fallimento della più volte citata società “U.S. Foggia spa”. Dopo numerosi e complessi accertamenti espletati dai Collaboratori della Procura Federale quest’ultima deferiva i succitati sig.ri Giuseppe Affatato e Potito Perruggini innanzi al Tribunale Federale Territoriale Puglia per rispondere degli addebiti loro contestati come innanzi formulati. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale con racc. ar del 18/12/2015, disponeva la convocazione delle parti più volte innanzi citate, per l’udienza del 18/1/2016 alla quale compariva solo l’avv. Paolo Mormando quale sostituto Procuratore Federale. Non era presente il sig. Affatato Giuseppe il cui invito a comparire recava sulla relativa racc.a.r. del 18/12/2015, la dizione “sconosciuto”. Non era neppure presente il sig. Perruggini Potito il quale aveva inviato in data 15/1/2016 un fax con cui chiedeva rinviarsi l’udienza del 18/1/2016 a causa di impedimenti di lavoro improvvisi ed improcrastinabili. L’avv. Mormando nella qualità succitata si opponeva al rinvio richiesto dal deferito Perruggini perché non documentato . Ai fini tuttavia di una necessaria rituale convocazione del sig. Giuseppe Affatato esibiva l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica del deferimento intimato dalla Procura Federale unitamente al certificato di residenza dell’Affatato aggiornato alla data del 14/1/2016 e chiedeva quindi che la riconvocazione dell’Affatato fosse inviata a mezzo racc.a.r. nella residenza indicata nel certificato su menzionato. Chiedeva altresì che il procedimento fosse dichiarato sospeso ai sensi dell’art.34/bis C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto dichiarato dalla Procura Federale rinviava la trattazione del procedimento al 29/2/2016, ore 16,00 con sospensione dei termini di cui all’art.34 bis c.5 Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato, disponendo la rinotificazione al solo sig. Affatato Giseppe di invito a comparire alla suddetta udienza del 29/2/2016, da effettuarsi a mezzo raccomandata ar nella residenza indicata nel certificato esibito dal Procuratore Federale. Alla udienza del 29/2/2016 comparivano l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale, il sig. Affatato Giuseppe assistito dall’avv. Giuseppe Corsini ed il sig. Potito Perruggini. In via preliminare il sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Mormando ed il sig. Affatato Giuseppe dichiaravano di aver concordato fra loro, ai sensi dell’art.23 C.G.S. la misura delle sanzioni per cui al fine di consentire la trasmissione di tale accordo al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni per l’ottenimento del suo consenso, il Tribunale disponeva il rinvio della trattazione all’udienza del 21/3/2016 ore 16, con sospensione dei termini ai sensi dell’art.34/bis comma 5 C.G.S. con effetto immediato. Su espressa richiesta del sig. Perruggini Potito, si procedeva alla prosecuzione del procedimento non avendo esso sig. Perruggini alcuna intenzione di procedere ad alcun patteggiamento. Nella carenza di richieste istruttorie da espletare, prendeva la parola il sig. Perruggini il quale dichiarava di non essere responsabile di alcuno degli addebiti mossigli. Dopo lunga trattazione il Perruggini veniva invitato a dichiarare a verbale quanto da lui rappresentato oralmente ed a fornire le motivazioni per le quali non aveva inviato una sua memoria nei termini indicati nell’atto di convocazione, con allegazione della documentazione da lui ritenuta importante al fine di un suo esonero da responsabilità. A tale invito il Perruggini dopo essersi dapprima rifiutato di riportare sotto dettatura e testualmente a verbale le sue dichiarazioni, dichiarava quanto qui di seguito trascritto testualmente, al fine di non incorrere in distorte interpretazioni e congetture: Resto sorpreso e oserei dire allibito per le modalità superficiali con le quali si trattano argomenti di grande rilevanza anche civili, penali e amministrative, ma tutto questo fa parte di una organizzazione che, con i limiti degli uomini, ha ben chiara logiche e obbiettivi da raggiungere indipendentemente dal contenuto dei singoli procedimenti. Prova ne è che nonostante una evidente e inconfutabile indagine federale relativa al caso del calciatore SAU nonostante le conclusioni di falsità della firma posta sul contratto di cessione nessuna ulteriore attività ne è conseguita se non un mero esercizio di autotutela dell’organismo. Potrei citare ancora diverse altre circostanze ma non ritenendo necessario e/o opportuno continuare a partecipare ad una evidente rappresentazione impari e scarsamente rappresentativa della realtà e della verità. Mi auguro che in futuro a tutela che in futuro a tutela che dovessero trovarsi nelle mie medesime condizioni il sistema calcio e i suoi fondi milionari voglia attrezzare il miglior modo di organi di giustizia sportiva. Non avendo altro da aggiungere ringrazio codesto Tribunale per il tempo che mi ha voluto dedicare convinto di aver trasmesso i concetti di una totale buona fede nella gestione della Società US Foggia spa così come già sottolineato dalla recente ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia n.503/2015 del 26/1/2016 che deposito nonché della sentenza n.50054/2015 della corte di cassazione di III° sezione penale che non ho in questo momento in copia (testuale dal verbale del 29/2/2016). Prendeva quindi la parola per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando che preliminarmente si opponeva alla produzione documentale perché tardiva e chiedeva che l’on. Tribunale Federale Territoriale valutasse l’opportunità di trasmettere alla procura Federale il verbale della presente riunione per le dichiarazioni rese dal sig. Perruggini. Inoltre, ai fini del presente procedimento l’avv. Mormando chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “….previo accoglimento del deferimento a carico del sig. Perruggini Potito, infliggersi allo stesso n.3 anni di inibizione e l’ammenda di €10.000,00…”. Il Tribunale preso atto di quanto innanzi si riservava di decidere sia sulle richieste del sig. Perruggini che su quelle della Procura Federale. Pertanto previa conferma della sospensione dei termini ai sensi dell’art.34/bis comma 5 C.G.S. rinviava il procedimento al 21/3/2016 anche al fine di ottenere la comunicazione della Procura Federale dello Sport del Coni, relativa all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.23 C.G.S. concordate fra la Procura Federale ed il sig. Affatato Giuseppe. Con nota dell’11/3/2016 perveniva l’attesa comunicazione da parte della Procura Generale CONI, con cui veniva confermata la inesistenza di osservazioni relative al concordato patteggiamento su indicato. All’udienza del 21/3/2016 compariva solo l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale il quale insisteva nell’accoglimento delle richieste già formulate nelle precedenti udienze. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente il Tribunale: - preso atto dell’accordo innanzi citato raggiunto, ai sensi dell’art.23 CGS, fra la procura federale ed il sig. Affatato Giuseppe; -preso altresì atto della comunicazione della Procura Generale dello Sport del CONI di cui alla nota dell’11/3/2016 con cui è stata confermata la carenza di osservazioni da parte del Procuratore Generale dello Sport; -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le sanzioni concordate fra le parti di cui all’accordo più volte richiamato, dispone (ai sensi dell’art.23 CGS) l’applicazione delle sanzioni così come indicate in dispositivo. 2) Per quanto invece attiene alle contestate violazioni nei confronti del sig. Perruggini Potito va subito detto che, sulla base della documentazione e degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale risulta provato con certezza che il su menzionato deferito sia responsabile dell’inosservanza di norme federali e statuarie così come contestategli con l’atto di deferimento innanzi più volte citato. Le numerose vicende illustrate dal Perruggini ancorchè sicuramente interessanti, appaiono tuttavia del tutto ininfluenti ai fini decisori del caso in esame, per il disposto di cui all’art.21 n.3 delle NOIF secondo cui “…..possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio….” . Presunzione di responsabilità, quindi, iuris et de iure, per il solo fatto che un amministratore di società calcistica abbia ricoperto tale carica non solo fino alla dichiarazione di fallimento della società ma addirittura anche nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento. Né può revocarsi in dubbio, (per essere documentalmente provato) che il Perruggini, abbia ricoperto la carica di amministratore Unico della U.S. Foggia spa dal 15/6/2012 al 17/7/2014 (data della sentenza n.71/74 dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Foggia il 17/7/2014); e che pertanto sia passibile di sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.21 n.3 delle NOIF, innanzi richiamato. Ne deriva che non può trovare accoglimento l’esimente invocata dal Perruggini perché fondata su vicende (ancorchè supportate da varie sentenze di giudici ordinari) che non hanno nulla in comune con le contestazioni de quibus; ma che di contro possono essere utilizzate ai soli fini applicativi di circostanze attenuanti. Va pertanto affermata la responsabilità del sig. Perruggini Potito per le violazioni contestategli e quindi, in applicazione delle attenuanti innanzi evidenziate, va punito come da dispositivo ancorchè in misura diversa da quella indicata dal Procuratore Federale (che – in verità- avrebbe potuto chiedere ai sensi del citato art.21 n.3 delle Noif, addirittura la “preclusione”). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, a scioglimento della riserva e della sospensiva ex art.34/bis comma 5 CGS di cui al verbale del 29/2/2016 così decide: a) in applicazione dell’art.23 commi n.1 e 2 CGS infligge al sig. Affatato Giuseppe la sanzione della inibizione per la durata di mesi quattro; b) afferma la responsabilità del deferito sig. Perruggini Potito e per l’effetto gli infligge (in applicazione delle circostanze attenuanti innanzi richiamate) le sanzioni della inibizione per la durate di anni uno (1) e l’ammenda di € 3.000.00 (tremila).
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