COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: APRICENA – REAL SAN GIOVANNI DEL 7.2.2016 Reclamo dell’U.S.D. Apricena dell’1.3.2016 avverso la punizione sportiva della perdita della gara del 6.2.2016, Campionato Reg.le Allievi, con il risultato di 0 – 3 in favore del Real San Giovanni, inflitta con delibera del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, FIGC-LND, n. 63 del 25.2.2016
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: APRICENA – REAL SAN GIOVANNI DEL 7.2.2016 Reclamo dell’U.S.D. Apricena dell’1.3.2016 avverso la punizione sportiva della perdita della gara del 6.2.2016, Campionato Reg.le Allievi, con il risultato di 0 – 3 in favore del Real San Giovanni, inflitta con delibera del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, FIGC-LND, n. 63 del 25.2.2016 - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo come sopra proposto; - considerato che il calciatore Caruso Francesco ha scontato la giornata di squalifica nella gara di recupero del 29.2.2016 con il Foggia Calcio S.r.l.; - visto ed applicato l’art. 45, co. 1, del C.G.S.; La Corte Sportiva di appello territoriale, DELIBERA - accogliersi il reclamo e, in riforma del provvedimento di prime cure, annullarsi la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe a carico della Società istante; - conseguentemente, dichiararsi valido il risultato di 3 – 3 conseguito sul campo dall’U.S.D. Apricena; - non addebitarsi alcuna tassa.
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