F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. RECANATESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 2.500,00; – SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/RECANATESE DEL 25.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. RECANATESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 2.500,00; - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/RECANATESE DEL 25.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015)
L’U.S. Recanatese A.S.D. ha ritualmente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 50 del 28.10.2015, con il quale, in relazione alla gara Amiternina Scoppito/Recanatese del 25.10.2015, essa reclamante è stata sanzionata con l’ammenda di €. 2.500,00 e la squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara in campo neutro ed a porte chiuse in conseguenza delle condotte dei propri sostenitori che avevano rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di un assistente, attingendolo con oggetti e sputi. A fondamento del proposto reclamo, vengono dedotti due distinti motivi: il primo, articolato su tre capi, costituiti: a) dal travisamento del fatto per come risultante dagli atti ufficiali; b) dall’attenuante della disputa della gara in campo avverso; c) dall’apprezzabile curriculum disciplinare vantato dalla reclamante; il secondo dall’eccessiva afflittività della sanzione anche in riferimento a precedenti giurisprudenziali in materia. Osserva la Corte che il motivo concernente l’erroneità della refertazione è infondato in quanto del tutto logicamente i comportamenti antiregolamentari sono stati riportati unicamente dall’Assistente e non dall’Arbitro perché soltanto il primo è stato attinto dal lancio di oggetti e sputi considerato in sanzione. In ordine, poi, alla precedente condotta disciplinare dell’U.S. Recanatese, la stessa è irrilevante in quanto, anche se particolarmente corretta e meritevole di apprezzamenti, non può escludere che, a fronte di comportamenti scorretti, vadano irrogate le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Viceversa, la dedotta attenuante relativa all’avvenuta disputa della gara in campo avverso assume rilevanza, saldandosi con il secondo motivo di gravame concernente l’eccessiva afflittività della sanzione, così rendendo il reclamo meritevole di parziale accoglimento. Questa Corte, infatti, già con la pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 35/CSA del 5.11.2015, ha stabilito che aggressioni del pubblico dei sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara devono venir valutate in rapporto alle conseguenze da questi ultimi patite che, nella presente fattispecie, si rivelano inesistenti. Tali principi vanno applicati anche alla presente controversia nella quale i comportamenti dei tifosi non hanno arrecato alcun danno fisico all’Assistente, né hanno raggiunto quel grado di particolare gravità che giustificherebbe la sanzione impugnata, da rideterminare come in dispositivo. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Recanatese A.S.D. di Recanati (Macerata) così ridetermina le sanzioni: - riduce nei limiti del presofferto la sanzione della squalifica del campo; - riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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