F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEDIAN MEMUSHAJ SEGUITO GARA NOVARA/PESCARA DEL 03.11.20154 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038/CSA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 23 Marzo 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DELFINO PESCARA 1936 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEDIAN MEMUSHAJ SEGUITO GARA NOVARA/PESCARA DEL 03.11.20154 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015)
La società Delfino Pescara 1936 S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la delibera adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 04.11.2015, con la quale è stata inflitta al calciatore Memushaj Ledian la punizione sportiva della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, “al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’arbitro”. La società reclamante lamenta, anzitutto, il difetto di proporzionalità tra la frase irriguardosa pronunciata dal calciatore e la sanzione comminata. L’espressione usata dal proprio tesserato al termine della gara non troverebbe alcuna valenza logica nella sua formulazione, in considerazione del fatto che, appunto, la gara era finita. Ciò che conferma, prosegue la ricorrente, come la frase incriminata non fosse rivolta all’arbitro, bensì ad un compagno di squadra. Evidenzia, inoltre, la ricorrente come la frase pronunciata dal calciatore Memushaj, mera conseguenza al forte sconforto sportivo generato al termine della gara per il mancato pareggio, non possa essere qualificata “irriguardosa” e, ancor meno, “ingiuriosa”. Piuttosto, si sarebbe trattato di uno sfogo emotivo che può configurare, al più, una forma irrispettosa dell’operato di che la percepisce. Da ultimo, la ricorrente segnala che all’atto del provvedimento di espulsione il calciatore ha spiegato gentilmente ed educatamente al Direttore di gara le proprie reali intenzioni, chiedendo, comunque, scusa nel caso lo stesso dovesse aver percepito come a lui rivolte le frasi di cui trattasi. Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente, riconosciute ed applicate le circostanze attenuanti previste dall’art.19, comma 4, C.G.S., chiede la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ledian Memushaj a n.1 giornata effettiva di gara (sanzione peraltro già scontata il 7.11.2015) . Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 12.11.2015 è comparso il sig. Luigi Gramenzi, segretario generale della società ricorrente, ribadendo che la frase profferita al termine della gara dal calciatore in questione, frutto della tensione agonistica, non era rivolta al direttore di gara. Ha, poi, evidenziato, il sig. Gramenzi, l’atteggiamento corretto del calciatore che, all’atto dell’espulsione, non ha protestato e si è, anzi, scusato col direttore di gara qualora, questi, abbia inteso a lui rivolte quelle espressioni. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Il comportamento del calciatore di cui trattasi deve essere stigmatizzato ed è, di certo, meritevole di censura e sanzione. La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore non appare però tale da arrecare offesa all’onore o al decoro del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che il giocatore si sia lasciato andare ad uno sfogo indotto dalla tensione agonistica del momento, per lo svolgimento a proprio sfavore dell’andamento della gara. Non appare rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa e, pertanto, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, la condotta tenuta dal calciatore deve essere qualificata quale irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Quanto al profilo sanzionatorio, per una corretta graduazione della misura sanzionatoria, questo Collegio ritiene debba anche tenersi conto del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il calciatore ha pronunciato l’espressione oggetto di censura. Orbene, la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consente, nel caso di specie, un contenimento della sanzione, nei limiti della squalifica per una giornata effettiva. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A. di Pescara riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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